Art. 50. Personale addetto alla gestione degli impianti di cattura 1. Il numero minimo di personale addetto al funzionamento di un impianto di cattura e': a) due operatori negli impianti a reti verticali con piu' di 100 metri lineari direte e negli impianti a reti orizzontali con piu' di una coppia di reti, nonche' negli impianti misti che usano contemporaneamente reti verticali e orizzontali; b) un operatore negli impianti di dimensioni inferiori a quelle di cui alla lettera a), in quelli in cui la dimensione lineare delle reti verticali in attivita' viene temporaneamente ridotta a non piu' di 100 metri e negli impianti a reti orizzontali che limitano in modo temporaneo l'attivita' ad una sola coppia di reti. 2. Ogni operatore puo' gestire piu' impianti, purche' cio' non avvenga contemporaneamente ma in periodi o giorni diversi. 3. Per la gestione degli impianti i titolari di convenzione possono detenere fino a ottanta uccelli, con un massimo di venti uccelli di cattura per specie. 4. Per ogni impianto con strutture a reti verticali con piu' di 100 metri lineari di rete e per quelli a reti orizzontali con piu' di una coppia di reti, e' consentito l'utilizzo di un numero di richiami pari a ottanta unita', con un massimo di venti unita' di cattura per specie. 5. Per gli impianti di dimensioni inferiori a quelle del comma 4, che possono essere gestiti da un solo operatore, puo' essere utilizzato un numero massimo di quaranta richiami, con un massimo di venti unita' di cattura per specie.