Art. 50.
      Personale addetto alla gestione degli impianti di cattura
    1.  Il  numero minimo di personale addetto al funzionamento di un
impianto di cattura e':
      a) due  operatori  negli  impianti a reti verticali con piu' di
100 metri lineari direte e negli impianti a reti orizzontali con piu'
di  una  coppia  di  reti,  nonche'  negli  impianti  misti che usano
contemporaneamente reti verticali e orizzontali;
      b) un operatore negli impianti di dimensioni inferiori a quelle
di  cui alla lettera a), in quelli in cui la dimensione lineare delle
reti  verticali in attivita' viene temporaneamente ridotta a non piu'
di 100 metri e negli impianti a reti orizzontali che limitano in modo
temporaneo l'attivita' ad una sola coppia di reti.
    2.  Ogni  operatore  puo' gestire piu' impianti, purche' cio' non
avvenga contemporaneamente ma in periodi o giorni diversi.
    3.  Per  la  gestione  degli  impianti  i titolari di convenzione
possono  detenere  fino  a  ottanta  uccelli, con un massimo di venti
uccelli di cattura per specie.
    4.  Per  ogni impianto con strutture a reti verticali con piu' di
100 metri lineari di rete e per quelli a reti orizzontali con piu' di
una coppia di reti, e' consentito l'utilizzo di un numero di richiami
pari  a ottanta unita', con un massimo di venti unita' di cattura per
specie.
    5. Per gli impianti di dimensioni inferiori a quelle del comma 4,
che  possono  essere  gestiti  da  un  solo  operatore,  puo'  essere
utilizzato  un numero massimo di quaranta richiami, con un massimo di
venti unita' di cattura per specie.