Art. 52. Contingente catturabile a fini di richiamo 1. La competente struttura della giunta regionale, previo parere dell'INFS e sulla base delle liste di prenotazione per la cessione dei richiami vivi di cui all'Art. 53, comma 9, stabilisce annualmente il contingente catturabile suddiviso per specie e per impianto, ripartendo il quantitativo fra le varie province sulla base del numero e delle tipologie degli impianti autorizzati. 2. L'attivita' di cattura e' interrotta al raggiungimento del quantitativo stabilito per egni singola specie.