Art. 52.
             Contingente catturabile a fini di richiamo
    1.  La competente struttura della giunta regionale, previo parere
dell'INFS  e  sulla  base delle liste di prenotazione per la cessione
dei richiami vivi di cui all'Art. 53, comma 9, stabilisce annualmente
il  contingente  catturabile  suddiviso  per  specie  e per impianto,
ripartendo  il  quantitativo  fra  le  varie  province sulla base del
numero e delle tipologie degli impianti autorizzati.
    2.  L'attivita'  di  cattura  e' interrotta al raggiungimento del
quantitativo stabilito per egni singola specie.