Art. 53.
         Cessione degli uccelli catturati a fini di richiamo
    1.  Tutti  i  soggetti  catturati devono essere registrati subito
dopo la cattura e, comunque, prima di essere trasferiti.
    2.  La  vendita  a  qualsiasi  titolo  degli  uccelli  di cattura
utilizzati a fini di richiamo e' vietata.
    3.  I  richiami di cattura possono essere ceduti con le modalita'
indicate nei commi 6, 7 e 8.
    4.  Le  richieste  dei  richiami vivi di cattura, comprese quelle
relative  a  soggetti  da  sostituire perche' non idonei, conformi al
modello-tipo  predisposto  dalla  competente  struttura  della giunta
regionale, sono presentate dai cacciatori alla provincia di residenza
entro il 20 maggio di ogni anno.
    5.  Le  richieste  di  cui  al  comma 4 hanno validita' annuale e
possono essere ripresentate negli anni successivi.
    6.  La  provincia  predispone,  entro  il 31 maggio di ogni anno,
liste  di prenotazione per la cessione dei richiami vivi, accordando,
in ogni caso, priorita' nella cessione ai cacciatori che hanno optato
per  l'esercizio  venatorio in via esclusiva da appostamento fisso ai
sensi  dell'Art.  28,  comma  3,  lettera b) della legge regionale n.
3/1994.
    7.  La  cessione  avviene  previo  versamento  su  apposito conto
cerrente  intestato  alla  provincia dell'importo fissato annualmente
per   ciascuna   specie   dalla  struttura  competente  della  giunta
regionale.
    8.  La  cessione  dei  soggetti  catturati e' di norma effettuata
presso  il  luogo di stabulazione degli impianti di cattura dalle ore
18  alle  ore 20;  comunque ed in via eccezionale non prima delle ore
15, ad opera dell'operatore.
    9.  Entro  il 31 maggio di ogni anno la provincia trasmette copia
delle  liste di cui al comma 6 alla competente struttura della giunta
regionale  per  la  determinazione  del  contingente  di  uccelli  da
catturare.