Art. 53. Cessione degli uccelli catturati a fini di richiamo 1. Tutti i soggetti catturati devono essere registrati subito dopo la cattura e, comunque, prima di essere trasferiti. 2. La vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura utilizzati a fini di richiamo e' vietata. 3. I richiami di cattura possono essere ceduti con le modalita' indicate nei commi 6, 7 e 8. 4. Le richieste dei richiami vivi di cattura, comprese quelle relative a soggetti da sostituire perche' non idonei, conformi al modello-tipo predisposto dalla competente struttura della giunta regionale, sono presentate dai cacciatori alla provincia di residenza entro il 20 maggio di ogni anno. 5. Le richieste di cui al comma 4 hanno validita' annuale e possono essere ripresentate negli anni successivi. 6. La provincia predispone, entro il 31 maggio di ogni anno, liste di prenotazione per la cessione dei richiami vivi, accordando, in ogni caso, priorita' nella cessione ai cacciatori che hanno optato per l'esercizio venatorio in via esclusiva da appostamento fisso ai sensi dell'Art. 28, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 3/1994. 7. La cessione avviene previo versamento su apposito conto cerrente intestato alla provincia dell'importo fissato annualmente per ciascuna specie dalla struttura competente della giunta regionale. 8. La cessione dei soggetti catturati e' di norma effettuata presso il luogo di stabulazione degli impianti di cattura dalle ore 18 alle ore 20; comunque ed in via eccezionale non prima delle ore 15, ad opera dell'operatore. 9. Entro il 31 maggio di ogni anno la provincia trasmette copia delle liste di cui al comma 6 alla competente struttura della giunta regionale per la determinazione del contingente di uccelli da catturare.