Art. 15.
                 Sistema informativo e osservatorio
    1.  Ai  sensi  dell'Art.  3,  comma 9,  del  decreto  legislativo
11 febbraio   1998,   n.   32,   (razionalizzazione  del  sistema  di
distribuzione   dei   carburanti,   a  norma  dell'Art.  4,  comma 4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), la Regione effettua un
monitoraggio    per   verificare   l'evoluzione   del   processo   di
razionalizzazione  della  rete distributiva e comunica annualmente al
competente Ministero i risultati del monitoraggio.
    2. A  tal  fine  i comuni, i titolari dell'autorizzazione e l'UTF
trasmettono  alla  Regione  ogni  dato  che  la  stessa ritiene utile
acquisire.
    3. La  Regione  inoltre  promuove  una  attivita'  permanente  di
analisi  e  di studio delle problematiche strutturali e congiunturali
del  settore  rete  carburanti,  nel  contesto  del  quadro economico
regionale,   nazionale  ed  internazionale,  mediante  l'istituzione,
presso la struttura regionale competente in materia di carburanti, di
un  osservatorio che, raccordandosi con gli altri sistemi informativi
regionali, concorra:
      a) alla programmazione regionale nel settore;
      b) a  fornire  a  tutti  i  soggetti  interessati  i  dati e le
elaborazioni per una migliore conoscenza del settore;
      c) alla  diffusione  delle informazioni presso le istituzioni e
le categorie economiche.
    4. A  tal fine l'osservatorio cura la raccolta e l'aggiornamento,
in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla
rete  distributiva  carburanti, promuove indagini, studi e ricerche e
realizza strumenti di informazione periodica destinati agli operatori
nonche'  alle  organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca
ed alle istituzioni pubbliche.
    5.   L'osservatorio  regionale  si  raccorda  con  l'osservatorio
interregionale  che  verra' costituito, in accordo con altre Regioni,
quale organo comune per il migliore esercizio delle proprie funzioni.