Art. 15. Sistema informativo e osservatorio 1. Ai sensi dell'Art. 3, comma 9, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, (razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'Art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), la Regione effettua un monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva e comunica annualmente al competente Ministero i risultati del monitoraggio. 2. A tal fine i comuni, i titolari dell'autorizzazione e l'UTF trasmettono alla Regione ogni dato che la stessa ritiene utile acquisire. 3. La Regione inoltre promuove una attivita' permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore rete carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante l'istituzione, presso la struttura regionale competente in materia di carburanti, di un osservatorio che, raccordandosi con gli altri sistemi informativi regionali, concorra: a) alla programmazione regionale nel settore; b) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore; c) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche. 4. A tal fine l'osservatorio cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla rete distributiva carburanti, promuove indagini, studi e ricerche e realizza strumenti di informazione periodica destinati agli operatori nonche' alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche. 5. L'osservatorio regionale si raccorda con l'osservatorio interregionale che verra' costituito, in accordo con altre Regioni, quale organo comune per il migliore esercizio delle proprie funzioni.