Art. 16. Comitato regionale di protezione civile 1. Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle attivita' di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, e' istituito con decreto del presidente della giunta regionale il comitato regionale di protezione civile. 2. Il comitato regionale e' composto da: a) il presidente della giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede; b) l'assessore regionale alla protezione civile, con funzioni di vice presidente; c) gli assessori regionali competenti; d) i presidenti delle province o loro delegati; e) i prefetti delle province, o loro delegati; f) il direttore della struttura a cui fa capo il settore protezione civile della Regione; g) il rappresentante dei comuni piemontesi, designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). h) il rappresentante delle comunita' montane designato dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani delegazione piemontese (UNCEM); i) il rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI). 3. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, la giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile. Il regolamento disciplina la composizione e l'attivita' del comitato regionale di protezione civile. 4. Il comitato regionale dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale. 5. In sede di prima attuazione della presente legge, il comitato e' istituito entro due mesi dall'emanazione del regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile.