Art. 16.
               Comitato regionale di protezione civile
    1.  Al  fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo
sviluppo  delle  attivita'  di  cui  agli  articoli  6,  7, 8 e 9, e'
istituito  con  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale il
comitato regionale di protezione civile.
    2. Il comitato regionale e' composto da:
      a) il presidente della giunta regionale, o suo delegato, che lo
presiede;
      b) l'assessore  regionale  alla protezione civile, con funzioni
di vice presidente;
      c) gli assessori regionali competenti;
      d) i presidenti delle province o loro delegati;
      e) i prefetti delle province, o loro delegati;
      f)  il  direttore  della  struttura  a  cui  fa capo il settore
protezione civile della Regione;
      g) il   rappresentante   dei   comuni   piemontesi,   designati
dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
      h) il   rappresentante   delle   comunita'   montane  designato
dall'Unione  nazionale  comuni  comunita'  enti  montani  delegazione
piemontese (UNCEM);
      i) il rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni
d'Italia (ANPCI).
    3.  Entro  centottanta  giorni  dall'approvazione  della presente
legge,  la giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle
strutture   di   protezione  civile.  Il  regolamento  disciplina  la
composizione  e  l'attivita'  del  comitato  regionale  di protezione
civile.
    4.   Il   comitato  regionale  dura  in  carica  per  un  periodo
coincidente con la legislatura regionale.
    5.  In sede di prima attuazione della presente legge, il comitato
e'  istituito  entro  due  mesi dall'emanazione del regolamento degli
organi e delle strutture di protezione civile.