Art. 17.
                      Unita' di crisi regionale
    1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 16, il comitato
regionale  di  protezione  civile  si  avvale  dell'  unita' di crisi
regionale strutturata per funzioni di supporto, composta:
      a) dalle direzioni regionali;
      b) dal  settore  protezione  civile  regionale che svolge anche
funzione di segreteria;
      c) dal  rappresentante  della  struttura  di  protezione civile
delle province interessate;
      d) dall'Ispettorato regionale dei vigili del fuoco;
      e) dal rappresentante della Croce rossa italiana
      f)  dal  rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino del
Club Alpino Italiano;
      g) dal  rappresentante  del comitato regionale di coordinamento
del volontariato;
      h) da esperti in gestione delle emergenze.