Art. 17. Unita' di crisi regionale 1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 16, il comitato regionale di protezione civile si avvale dell' unita' di crisi regionale strutturata per funzioni di supporto, composta: a) dalle direzioni regionali; b) dal settore protezione civile regionale che svolge anche funzione di segreteria; c) dal rappresentante della struttura di protezione civile delle province interessate; d) dall'Ispettorato regionale dei vigili del fuoco; e) dal rappresentante della Croce rossa italiana f) dal rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino del Club Alpino Italiano; g) dal rappresentante del comitato regionale di coordinamento del volontariato; h) da esperti in gestione delle emergenze.