Art. 18. Commissione grandi rischi regionali e supporti tecnico-scientifici 1. La Regione, per il perseguimento delle attivita' di cui all'art. 14, si avvale dell'opera di enti, istituti e gruppi di ricerca scientifica. 2. Con decreto del presidente della giunta regionale e' istituita la commissione grandi rischi regionale, che e' articolata in sezioni e svolge attivita' consultiva tecnico-scientifica e propositiva; sono altresi individuati e disciplinati, per tipologia di rischio, i gruppi di ricerca scientifica. 3. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attivita' e definiti gli oneri dei componenti . 4. Con decreto del presidente della giunta regionale e' istituito apposito elenco degli esperti nella gestione delle emergenze che possono, se richiesti, essere messi a disposizione delle autorita' di protezione civile in caso di necessita'. 5. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, la giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile, che definisce le modalita' di funzionamento della commissione grandi rischi e le modalita' di indirizzo e di impiego degli esperti in emergenza.