Art. 18.
 Commissione grandi rischi regionali e supporti tecnico-scientifici
    1.  La  Regione,  per  il  perseguimento  delle  attivita' di cui
all'art.  14,  si  avvale  dell'opera  di  enti, istituti e gruppi di
ricerca scientifica.
    2. Con decreto del presidente della giunta regionale e' istituita
la  commissione grandi rischi regionale, che e' articolata in sezioni
e svolge attivita' consultiva tecnico-scientifica e propositiva; sono
altresi  individuati  e  disciplinati,  per  tipologia  di rischio, i
gruppi di ricerca scientifica.
    3. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative
attivita' e definiti gli oneri dei componenti .
    4. Con decreto del presidente della giunta regionale e' istituito
apposito  elenco  degli  esperti  nella  gestione delle emergenze che
possono, se richiesti, essere messi a disposizione delle autorita' di
protezione civile in caso di necessita'.
    5.  Entro  centottanta  giorni  dall'approvazione  della presente
legge,  la giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle
strutture  di  protezione  civile,  che  definisce  le  modalita'  di
funzionamento  della  commissione  grandi  rischi  e  le modalita' di
indirizzo e di impiego degli esperti in emergenza.