Art. 42. Agevolazioni per la zootecnia 1. Al fine di promuovere le produzioni zootecniche, ai soggetti di cui all'Art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), puo' essere concesso un contributo per: a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento delle strutture zootecniche e di macellazione aziendale, la viabilita' di accesso e i relativi allacciamenti; b) l'acquisto di attrezzature e macchine; c) la realizzazione e adeguamento di strutture aziendali per la conservazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni zootecniche, purche' la produzione aziendale trasformata sia prevalente; d) il primo acquisto di riproduttori selezionati, al fine del miglioramento genetico del patrimonio zootecnico; e) investimenti diretti alla tutela e al miglioramento ambientale o al miglioramento delle condizioni d'igiene e benessere degli animali o all'adeguamento alla normativa igienico-sanitaria. 2. Per poter beneficiare degli interventi di cui al comma 1, lettera a), i richiedenti devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti: a) la densita' di capi allevati in azienda non puo' essere superiore a 2,5 UBA per ettaro di superficie destinata all'alimentazione del bestiame; in tale superficie viene computata l'eventuale superficie dell'alpeggio in ragione di 0,3 ettari per ogni UBA alpeggiata; b) la capacita' produttiva in unita' foraggiere dell'azienda, ivi compreso il pascolo, rispetto al fabbisogno alimentare del bestiame allevato deve essere almeno: 1) pari al 60 per cento per il bestiame bovino da latte o da allevamento, equino, ovino e caprino; 2) pari al 35 per cento per il bestiame bovino da ingrasso e suino. 3. Per il settore avicolo e suinicolo le agevolazioni per l'aumento della capacita' produttiva delle aziende sono concesse solamente ai beneficiari di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), nei limiti di dieci suini o cento uccelli mediamente presenti in azienda.