Art. 25.
                         Modalita' e limiti
    1. L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia di eta' non
superiore  a  15  mesi,  purche'  tatuati  e/o muniti di microchip ed
iscritti  all'anagrafe canina, e' consentito anche nel periodo in cui
non  e'  ammesso  l'esercizio  venatorio  con  i  limiti  di  seguito
indicati:
      a) l'allenamento  e  l'addestramento sono consentiti per cinque
giorni settimanali, ad eccezione del martedi' e venerdi';
      b) ogni   cacciatore   o   gruppo   di   cacciatori   non  puo'
allenare/addestrare piu' di due cani contemporaneamente;
      c) nel  territorio  dell'Ambito  territoriale  di  caccia o del
comprensorio  alpino  di  caccia  in  cui il cacciatore e' residente,
nonche'  nel  territorio  dell'ATC  e/o  CAC  in cui il cacciatore e'
iscritto,  sul  territorio a caccia programmata, con esclusione delle
zone  ove  sia vigente il divieto di caccia (oasi di protezione, zone
di  ripopolamento  e  cattura,  centri  di  riproduzione  della fauna
selvatica  allo  stato  naturale,  riserve  naturali, parchi naturali
regionali,  aree  di  salvaguardia  con  divieto di caccia nei parchi
regionali, parchi nazionali, foreste demaniali, fondi chiusi, zone di
rifugio  e  di ambientamento per la fauna stanziale), e nelle aziende
faunistico-venatorie  e  agrituristico-venatorie, previo consenso dei
concessionari.
    2. L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia di eta' non
superiore a 15 mesi sono comunque vietati:
      a) nella zona alpi di maggior tutela, comparto A;
      b) nella  zona alpi di minor tutela, comparto B, e negli ambiti
territoriali di caccia, nei mesi di aprile e maggio.
    3.  Fermo  restando il divieto di allenamento e addestramento per
la tutela delle coltivazioni in atto, le province, sentiti i comitati
di  gestione  di  ATC  o  CAC, possono disporre ulteriori limitazioni
rispetto  ai  luoghi  e  ai  periodi sopra elencati, per gravi motivi
connessi  con  la tutela della fauna selvatica e in caso di calamita'
naturali.