Art. 33.
               Il finanziamento del sistema integrato
    1.  Il  sistema  integrato di cui alla presente legge si realizza
avvalendosi  delle  risorse  degli enti locali, di quelle provenienti
dal  fondo  regionale  per  le politiche sociali di cui al successivo
Art.  34,  di quelle del fondo sanitario regionale, nonche' di quelle
eventualmente dei soggetti del terzo settore, di altri soggetti senza
scopo di lucro e delle aziende pubbliche di servizi alla persona, che
concorrono  alla  realizzazione  dei piani di zona ai sensi dell'Art.
20.
    2. La Regione e gli enti locali garantiscono la realizzazione del
sistema integrato che assicura i livelli essenziali delle prestazioni
sociali di cui all'Art. 7.
    3.  Per il 2004 le risorse del fondo sociale regionale sono cosi'
individuate:
      a) Fondi statali;
      b) Fondo sociale regionale;
      c) Fondo sociale locale.