Art. 33. Il finanziamento del sistema integrato 1. Il sistema integrato di cui alla presente legge si realizza avvalendosi delle risorse degli enti locali, di quelle provenienti dal fondo regionale per le politiche sociali di cui al successivo Art. 34, di quelle del fondo sanitario regionale, nonche' di quelle eventualmente dei soggetti del terzo settore, di altri soggetti senza scopo di lucro e delle aziende pubbliche di servizi alla persona, che concorrono alla realizzazione dei piani di zona ai sensi dell'Art. 20. 2. La Regione e gli enti locali garantiscono la realizzazione del sistema integrato che assicura i livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'Art. 7. 3. Per il 2004 le risorse del fondo sociale regionale sono cosi' individuate: a) Fondi statali; b) Fondo sociale regionale; c) Fondo sociale locale.