Art. 34. Fondo regionale per le politiche sociali 1. Gli interventi e i servizi sociali sono finanziati a valere sui rispettivi bilanci della Regione e degli enti locali e sul fondo nazionale comprendente le annualita' 2002 e 2003 per le politiche sociali il cui stanziamento complessivo, ai sensi della legge n. 328/2000, e' determinato annualmente, con legge finanziaria. a) nel bilancio regionale, in sostituzione del fondo di cui alla legge n. 5/1987 della Regione Calabria UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331103), e' istituito il «Fondo regionale per le Politiche Sociali», di seguito chiamato fondo regionale sociale, per il conseguimento delle finalita' della presente legge e, in particolare degli obiettivi in materia di servizi sociali e di educazione alla socialita'. Tale fondo viene costituito dalla confluenza delle somme gia' destinate per la legge n. 5/1987 e dalle risorse finanziarie accreditate alla Regione Calabria in seguito al riparto del Fondo Nazionale, cosi' come previsto dalla legge n. 328/2000, nonche' dalle somme messe a disposizione dagli enti locali. 2. Il fondo regionale sociale e' ripartito annualmente dalla giunta regionale secondo i seguenti criteri: 90% ai comuni per cofinanziare la realizzazione dei piani di zona, in ragione del numero degli abitanti, dell'estensione territoriale; 10% al Settore politiche sociali della Regione per realizzare progetti innovativi e sperimentali, e per finanziare l'aggiornamento e la formazione degli operatori pubblici e privati.