Art. 34.
              Fondo regionale per le politiche sociali
    1.  Gli  interventi  e i servizi sociali sono finanziati a valere
sui  rispettivi bilanci della Regione e degli enti locali e sul fondo
nazionale  comprendente  le  annualita'  2002 e 2003 per le politiche
sociali  il  cui  stanziamento  complessivo,  ai sensi della legge n.
328/2000, e' determinato annualmente, con legge finanziaria.
      a) nel  bilancio  regionale,  in  sostituzione del fondo di cui
alla  legge  n. 5/1987 della Regione Calabria UPB 6.2.01.02 (capitolo
4331103), e' istituito il «Fondo regionale per le Politiche Sociali»,
di  seguito  chiamato  fondo  regionale sociale, per il conseguimento
delle   finalita'  della  presente  legge  e,  in  particolare  degli
obiettivi  in  materia  di  servizi  sociali  e  di  educazione  alla
socialita'.  Tale fondo viene costituito dalla confluenza delle somme
gia'  destinate  per  la  legge n. 5/1987 e dalle risorse finanziarie
accreditate  alla  Regione  Calabria  in seguito al riparto del Fondo
Nazionale, cosi' come previsto dalla legge n. 328/2000, nonche' dalle
somme messe a disposizione dagli enti locali.
    2.  Il  fondo  regionale  sociale  e' ripartito annualmente dalla
giunta regionale secondo i seguenti criteri:
      90%  ai  comuni  per cofinanziare la realizzazione dei piani di
zona,   in   ragione   del  numero  degli  abitanti,  dell'estensione
territoriale;
      10%  al  Settore politiche sociali della Regione per realizzare
progetti  innovativi e sperimentali, e per finanziare l'aggiornamento
e la formazione degli operatori pubblici e privati.