Art. 34.
Fondo regionale per le politiche sociali
1. Gli interventi e i servizi sociali sono finanziati a valere
sui rispettivi bilanci della Regione e degli enti locali e sul fondo
nazionale comprendente le annualita' 2002 e 2003 per le politiche
sociali il cui stanziamento complessivo, ai sensi della legge n.
328/2000, e' determinato annualmente, con legge finanziaria.
a) nel bilancio regionale, in sostituzione del fondo di cui
alla legge n. 5/1987 della Regione Calabria UPB 6.2.01.02 (capitolo
4331103), e' istituito il «Fondo regionale per le Politiche Sociali»,
di seguito chiamato fondo regionale sociale, per il conseguimento
delle finalita' della presente legge e, in particolare degli
obiettivi in materia di servizi sociali e di educazione alla
socialita'. Tale fondo viene costituito dalla confluenza delle somme
gia' destinate per la legge n. 5/1987 e dalle risorse finanziarie
accreditate alla Regione Calabria in seguito al riparto del Fondo
Nazionale, cosi' come previsto dalla legge n. 328/2000, nonche' dalle
somme messe a disposizione dagli enti locali.
2. Il fondo regionale sociale e' ripartito annualmente dalla
giunta regionale secondo i seguenti criteri:
90% ai comuni per cofinanziare la realizzazione dei piani di
zona, in ragione del numero degli abitanti, dell'estensione
territoriale;
10% al Settore politiche sociali della Regione per realizzare
progetti innovativi e sperimentali, e per finanziare l'aggiornamento
e la formazione degli operatori pubblici e privati.