Art. 36.
                          Norme transitorie
    1.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2004 ed a valere sullo
stanziamento   previsto   annualmente   in  bilancio  la  Regione  e'
autorizzata a istituire apposito capitolo di spesa su cui imputare la
somma  destinata  ai gruppi appartamento, di cui alla legge regionale
n.  21/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui numero
non  dovra'  essere aumentato rispetto a quello esistente all'entrata
in  vigore  della  presente  legge.  Tale risorsa non potra' comunque
essere detratta dal fondo sociale regionale.
    2.  In  via  transitoria e fino all'adozione dei piani di zona di
cui  all'Art.  20  della  presente legge, la Regione provvedera' alla
gestione  diretta del fondo regionale sociale di cui all'Art. 33 e 34
della   presente   legge   per   il   funzionamento  delle  strutture
residenziali  socio-assistenziali gia' operanti all'entrata in vigore
della presente legge.