Art. 36.
Norme transitorie
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004 ed a valere sullo
stanziamento previsto annualmente in bilancio la Regione e'
autorizzata a istituire apposito capitolo di spesa su cui imputare la
somma destinata ai gruppi appartamento, di cui alla legge regionale
n. 21/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui numero
non dovra' essere aumentato rispetto a quello esistente all'entrata
in vigore della presente legge. Tale risorsa non potra' comunque
essere detratta dal fondo sociale regionale.
2. In via transitoria e fino all'adozione dei piani di zona di
cui all'Art. 20 della presente legge, la Regione provvedera' alla
gestione diretta del fondo regionale sociale di cui all'Art. 33 e 34
della presente legge per il funzionamento delle strutture
residenziali socio-assistenziali gia' operanti all'entrata in vigore
della presente legge.