Art. 36. Norme transitorie 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004 ed a valere sullo stanziamento previsto annualmente in bilancio la Regione e' autorizzata a istituire apposito capitolo di spesa su cui imputare la somma destinata ai gruppi appartamento, di cui alla legge regionale n. 21/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui numero non dovra' essere aumentato rispetto a quello esistente all'entrata in vigore della presente legge. Tale risorsa non potra' comunque essere detratta dal fondo sociale regionale. 2. In via transitoria e fino all'adozione dei piani di zona di cui all'Art. 20 della presente legge, la Regione provvedera' alla gestione diretta del fondo regionale sociale di cui all'Art. 33 e 34 della presente legge per il funzionamento delle strutture residenziali socio-assistenziali gia' operanti all'entrata in vigore della presente legge.