Art. 37. Personale delle equipes socio psico pedagogiche 1. Il personale di cui alla legge regionale n. 57/1990 e legge regionale n. 2/1997, previa ricognizione delle categorie e dei profili professionali di appartenenza, e' destinato presso le strutture di cui agli articoli 9 e 13 della presente legge ed inserito nei ruoli degli Enti presso cui presta servizio in sede di determinazione delle dotazioni organiche. 2. La Regione assicura il trasferimento delle risorse annualmente impegnate per il pagamento delle competenze.