Art. 37.
           Personale delle equipes socio psico pedagogiche
    1.  Il  personale  di cui alla legge regionale n. 57/1990 e legge
regionale  n.  2/1997,  previa  ricognizione  delle  categorie  e dei
profili   professionali  di  appartenenza,  e'  destinato  presso  le
strutture  di  cui  agli  articoli  9  e  13  della presente legge ed
inserito  nei  ruoli degli Enti presso cui presta servizio in sede di
determinazione delle dotazioni organiche.
    2. La Regione assicura il trasferimento delle risorse annualmente
impegnate per il pagamento delle competenze.