Art. 37.
Personale delle equipes socio psico pedagogiche
1. Il personale di cui alla legge regionale n. 57/1990 e legge
regionale n. 2/1997, previa ricognizione delle categorie e dei
profili professionali di appartenenza, e' destinato presso le
strutture di cui agli articoli 9 e 13 della presente legge ed
inserito nei ruoli degli Enti presso cui presta servizio in sede di
determinazione delle dotazioni organiche.
2. La Regione assicura il trasferimento delle risorse annualmente
impegnate per il pagamento delle competenze.