Art. 38.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
fa  fronte  nell'ambito dei capitoli afferenti le unita' previsionali
di base, autorizzati dalla legge annuale di approvazione del bilancio
della Regione e della legge finanziaria che l'accompagna.