Art. 39.
                            Norme finali
    1.  La  giunta  regionale entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della presente legge provvedera' ad emettere tutti gli atti ed
i provvedimenti di indirizzo e di attuazione necessari alla sua piena
attuazione.
    2.  Le  disposizioni  di  cui all'Art. 10 della presente legge si
applicano  successivamente alla entrata in vigore del piano sanitario
regionale.
    3.  E'  fatta  salva  comunque  l'applicazione  delle  richiamate
disposizioni se con reperimento delle risorse necessarie a carico del
bilancio regionale.
    (Omissis).