Art. 39.
Norme finali
1. La giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della presente legge provvedera' ad emettere tutti gli atti ed
i provvedimenti di indirizzo e di attuazione necessari alla sua piena
attuazione.
2. Le disposizioni di cui all'Art. 10 della presente legge si
applicano successivamente alla entrata in vigore del piano sanitario
regionale.
3. E' fatta salva comunque l'applicazione delle richiamate
disposizioni se con reperimento delle risorse necessarie a carico del
bilancio regionale.
(Omissis).