Art. 19.
           Livelli essenziali e omogenei delle prestazioni
    1.  La  giunta  regionale,  sulla  base  di quanto previsto dalla
normativa  nazionale  in  materia,  sentita la competente commissione
consiliare,    recepisce    con    apposito   provvedimento,   previa
concertazione  con  i  comuni e con gli altri soggetti interessati di
cui all'Art. 14, comma 2, lettera a), i livelli essenziali e omogenei
delle prestazioni di cui all'Art. 18 sulla base dei seguenti criteri:
      a) peculiarita' dei bisogni della popolazione interessata;
      b)  necessita'  di una distribuzione omogenea sul territorio in
relazione alle sue caratteristiche socio-economiche;
      c) analisi degli indicatori di risultato e di benessere sociale
individuati dal piano regionale;
      d)  utilizzo  di  tutte  le  risorse  presenti e attivabili sul
territorio.
    2.  I  livelli  essenziali  di  cui  al  comma 1 costituiscono la
risposta  minima  ed  omogenea  che i comuni tramite gli enti gestori
istituzionali   sono  tenuti  a  garantire  su  tutto  il  territorio
piemontese.