Art. 19. Livelli essenziali e omogenei delle prestazioni 1. La giunta regionale, sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, sentita la competente commissione consiliare, recepisce con apposito provvedimento, previa concertazione con i comuni e con gli altri soggetti interessati di cui all'Art. 14, comma 2, lettera a), i livelli essenziali e omogenei delle prestazioni di cui all'Art. 18 sulla base dei seguenti criteri: a) peculiarita' dei bisogni della popolazione interessata; b) necessita' di una distribuzione omogenea sul territorio in relazione alle sue caratteristiche socio-economiche; c) analisi degli indicatori di risultato e di benessere sociale individuati dal piano regionale; d) utilizzo di tutte le risorse presenti e attivabili sul territorio. 2. I livelli essenziali di cui al comma 1 costituiscono la risposta minima ed omogenea che i comuni tramite gli enti gestori istituzionali sono tenuti a garantire su tutto il territorio piemontese.