Art. 20. Integrazione socio-sanitaria 1. In attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'Art. 3-septies, commi 6 e 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, ed al fine di rispondere ai bisogni che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, il benessere delle persone, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, di concerto con la conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di cui all'Art. 108 della legge regionale n. 44/2000, inserito dall'Art. 10 della legge regionale n. 5/2001, con propria deliberazione, sulla base di quanto disposto dalla normativa nazionale in materia, fornisce indicazioni relative alle prestazioni essenziali ad integrazione socio-sanitaria, determinandone gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione, di funzionamento e di finanziamento. 2. L'accordo di programma di cui all'Art. 7 regola le attivita' socio-sanitarie integrate, realizzate a livello distrettuale e con modalita' concordate fra la componente sanitaria e quella sociale. 3. Le attivita' sono realizzate con modalita' operative condivise dai settori sanitario e sociale e, al fine di garantire l'attuazione e l'efficacia degli interventi, viene nominato il responsabile del procedimento. 4. L'erogazione delle prestazioni e dei servizi e' organizzata mediante la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione del piano di lavoro integrato e individualizzato, il monitoraggio costante, la verifica periodica e la valutazione finale dei risultati, sulla base di indirizzi e protocolli emanati dalla giunta regionale al fine di rendere omogenei sul territorio i criteri di valutazione.