Art. 20.
                    Integrazione socio-sanitaria
    1.  In  attuazione  dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'Art. 3-septies, commi 6 e 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive  modificazioni,  ed  al  fine di rispondere ai bisogni che
richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione
sociale  in grado di garantire, anche nel lungo periodo, il benessere
delle persone, la giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, di concerto con la conferenza regionale permanente per la
programmazione  sanitaria e socio-sanitaria di cui all'Art. 108 della
legge  regionale  n.  44/2000,  inserito  dall'Art.  10  della  legge
regionale  n. 5/2001, con propria deliberazione, sulla base di quanto
disposto  dalla  normativa nazionale in materia, fornisce indicazioni
relative alle prestazioni essenziali ad integrazione socio-sanitaria,
determinandone  gli  obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione,
di funzionamento e di finanziamento.
    2.  L'accordo  di programma di cui all'Art. 7 regola le attivita'
socio-sanitarie  integrate,  realizzate  a livello distrettuale e con
modalita' concordate fra la componente sanitaria e quella sociale.
    3. Le attivita' sono realizzate con modalita' operative condivise
dai  settori sanitario e sociale e, al fine di garantire l'attuazione
e  l'efficacia  degli  interventi, viene nominato il responsabile del
procedimento.
    4.  L'erogazione  delle  prestazioni e dei servizi e' organizzata
mediante la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione
del  piano  di  lavoro  integrato e individualizzato, il monitoraggio
costante,   la   verifica  periodica  e  la  valutazione  finale  dei
risultati,  sulla base di indirizzi e protocolli emanati dalla giunta
regionale  al  fine  di  rendere omogenei sul territorio i criteri di
valutazione.