Art. 21. Qualita' dei servizi 1. La giunta regionale, sentita la competente commissioneconsiliare, al fine di assicurare che gli interventi e servizi sociali siano orientati alla qualita', in termini di adeguatezza delle risposte ai bisogni, all'efficacia ed efficienza dei metodi e degli interventi ai fini dell'accreditamento di cui all'Art. 29, adotta specifici standard ed indicatori di qualita' utili a verificare e valutare i seguenti parametri: a) qualita' dei servizi e delle prestazioni erogate; b) congruita' dei risultati raggiunti con i bisogni espressi; c) efficace utilizzo delle risorse finanziarie impiegate; d) flessibilita' organizzativa adottata; e) ottimale utilizzo di tutte le risorse del territorio; f) differenziazione degli interventi e dei servizi sulla base della domanda espressa dagli utenti.