Art. 21.
                        Qualita' dei servizi
    1.     La     giunta    regionale,    sentita    la    competente
commissioneconsiliare,  al  fine  di  assicurare che gli interventi e
servizi   sociali  siano  orientati  alla  qualita',  in  termini  di
adeguatezza  delle  risposte  ai bisogni, all'efficacia ed efficienza
dei  metodi  e  degli  interventi  ai fini dell'accreditamento di cui
all'Art.  29,  adotta  specifici  standard  ed indicatori di qualita'
utili a verificare e valutare i seguenti parametri:
      a) qualita' dei servizi e delle prestazioni erogate;
      b) congruita' dei risultati raggiunti con i bisogni espressi;
      c) efficace utilizzo delle risorse finanziarie impiegate;
      d) flessibilita' organizzativa adottata;
      e) ottimale utilizzo di tutte le risorse del territorio;
      f)  differenziazione  degli interventi e dei servizi sulla base
della domanda espressa dagli utenti.