Art. 22. condizioni per la sanatoria 1. Ai fini del calcolo dell'oblazione e del contributo di costruzione gli interventi di modifica della destinazione d'uso con o senza opere edilizie, sono equiparati alle opere di ristrutturazione edilizia di cui alla tipologia 3 indicata all'Art. 20, comma 1, lettera c). Nel caso in cui la modifica della destinazione d'uso riguardi vani di edifici posti al piano sottotetto o terreno, la sanatoria e' ammessa purche' siano rispettate le limitazioni e condizioni di cui all'Art. 34, commi 1 e 2, della legge regionale n. 1/2004. 2. Per gli ampliamenti di cui all'Art. 20, comma 1, lettera a) o per i nuovi edifici di cui all'Art. 20, comma 1, lettera b) relativamente ad annessi agricoli, e' costituito, prima del rilascio del titolo abilitativo a sanatoria, un vincolo di destinazione d'uso ventennale, registrato e trascritto. 3. La sanatoria delle opere e degli interventi che interessano le aree e gli ambiti di cui al comma 2 dell'Art. 4 della legge regionale n. 1/2004 e' subordinata al parere della commissione comunale per la qualita' architettonica ed il paesaggio ai sensi dell'Art. 4 medesimo. 4. Alle aree di cui all'Art. 32, comma 27, lettera d) del decreto-legge n. 269/2003 convertito con la legge 326/2003, sono aggiunti i siti di interesse naturalistico e le aree boscate di cui rispettivamente agli articoli 13 e 15 della legge regionale n. 27/2000. 5. La sanatoria edilizia prevista all'Art. 20, commi 1 e 2, qualora comporti aumento di carico urbanistico, e' ammessa a condizione che siano soddisfatte, prima del rilascio del relativo titolo a sanatoria, le condizioni in materia di standard urbanistici di cui all'Art. 26 della legge regionale n. 31/1997 e all'Art. 61 della legge regionale n. 27/2000, ricorrendo anche alla monetizzazione in base ai valori stabiliti dalle tabelle parametriche regionali aggiornate su base ISTAT, ovvero stabiliti dal comune. 6. Per gli interventi di cui all'Art. 20, comma 1, lettere a) e c) e' consentita la sanatoria anche delle opere realizzate su immobili di cui all'Art. 32, comma 27, lettera d) del decreto-legge n. 269/2003 convertito con n. 326/2003 cosi' come integrate dal comma 4 del presente articolo, previo assenso degli enti preposti alla tutela delle aree e degli immobili vincolati e' del parere favorevole della commissione comunale per la qualita' architettonica ed il paesaggio.