Art. 22.
                     condizioni per la sanatoria
    1.  Ai  fini  del  calcolo  dell'oblazione  e  del  contributo di
costruzione gli interventi di modifica della destinazione d'uso con o
senza  opere edilizie, sono equiparati alle opere di ristrutturazione
edilizia  di  cui  alla  tipologia  3  indicata all'Art. 20, comma 1,
lettera  c).  Nel  caso  in  cui la modifica della destinazione d'uso
riguardi  vani  di  edifici  posti  al piano sottotetto o terreno, la
sanatoria  e'  ammessa  purche'  siano  rispettate  le  limitazioni e
condizioni  di cui all'Art. 34, commi 1 e 2, della legge regionale n.
1/2004.
    2.  Per gli ampliamenti di cui all'Art. 20, comma 1, lettera a) o
per  i  nuovi  edifici  di  cui  all'Art.  20,  comma  1,  lettera b)
relativamente  ad annessi agricoli, e' costituito, prima del rilascio
del  titolo abilitativo a sanatoria, un vincolo di destinazione d'uso
ventennale, registrato e trascritto.
    3. La sanatoria delle opere e degli interventi che interessano le
aree e gli ambiti di cui al comma 2 dell'Art. 4 della legge regionale
n.  1/2004 e' subordinata al parere della commissione comunale per la
qualita'   architettonica  ed  il  paesaggio  ai  sensi  dell'Art.  4
medesimo.
    4.  Alle  aree  di  cui  all'Art.  32,  comma  27, lettera d) del
decreto-legge  n.  269/2003  convertito  con  la legge 326/2003, sono
aggiunti  i  siti di interesse naturalistico e le aree boscate di cui
rispettivamente  agli  articoli  13  e  15  della  legge regionale n.
27/2000.
    5.  La  sanatoria  edilizia  prevista  all'Art.  20, commi 1 e 2,
qualora   comporti  aumento  di  carico  urbanistico,  e'  ammessa  a
condizione  che  siano  soddisfatte,  prima del rilascio del relativo
titolo  a sanatoria, le condizioni in materia di standard urbanistici
di  cui  all'Art.  26  della legge regionale n. 31/1997 e all'Art. 61
della   legge   regionale   n.   27/2000,   ricorrendo   anche   alla
monetizzazione in base ai valori stabiliti dalle tabelle parametriche
regionali aggiornate su base ISTAT, ovvero stabiliti dal comune.
    6.  Per  gli interventi di cui all'Art. 20, comma 1, lettere a) e
c)  e'  consentita  la  sanatoria  anche  delle  opere  realizzate su
immobili  di  cui all'Art. 32, comma 27, lettera d) del decreto-legge
n. 269/2003 convertito con n. 326/2003 cosi' come integrate dal comma
4  del  presente  articolo,  previo  assenso degli enti preposti alla
tutela delle aree e degli immobili vincolati e' del parere favorevole
della  commissione  comunale  per  la  qualita'  architettonica ed il
paesaggio.