Art. 26.
                 Termini ed effetti per la sanatoria
    1.  La  mancata presentazione dei documenti previsti all'Art. 23,
commi  1, 2 e 5 della presente legge e dall'Art. 32 del decreto-legge
n.  269/2003  entro  il termine di centoventi giorni dalla data della
richiesta di integrazione del dirigente o responsabile del competente
ufficio   comunale,   comporta  il  conseguente  diniego  del  titolo
abilitativo a sanatoria.
    2.  La  determinazione nella domanda di sanatoria e' adottata dal
dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale entro il
termine  di  trentasei mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione  delle  domande  di  cui  al  comma 32 dell'Art. 32 del
decreto-legge  n.  269/2003,  convertito  con  legge  n.  326/2003  e
successive modificazioni, il quale verifica esclusivamente:
      a) la completezza della documentazione presentata;
      b) la corrispondenza della tipologia dell'intervento asseverato
dal  tecnico abilitato ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera a) con
le  condizioni  previste dal presente titolo per la sanabilita' delle
opere;
      c) la  correttezza  del  calcolo del contributo di costruzione,
dei   diritti   ed   oneri  di  segreteria,  della  quota  definitiva
dell'oblazione   e   dell'eventuale  monetizzazione  delle  aree  per
standard;
      d) gli  atti  di  assenso,  le autorizzazioni, i pareri e nulla
osta necessari.
    3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, al comune si
sostituisce  la  provincia,  che  di  conseguenza  beneficia di quota
parte,  pari al cinquanta per cento, dei proventi di cui ai commi 4 e
5   dell'Art.   24  per  l'istruttoria  ed  il  rilascio  dei  titoli
abilitativi  a sanatoria. La provincia si sostituisce, previa diffida
al  comune  ad adempiere entro congruo termine e provvede al rilascio
del  titolo  abilitativo a sanatoria entro un anno dal termine di cui
al comma 2. La provincia in sede di rilascio del titolo abilitativo a
sanatoria  detta  con  apposito  atto  anche  le prescrizioni ai fini
previsti al comma 6 dell'Art. 23.
    4.  Il  certificato  di  agibilita' per le opere e gli interventi
oggetto  di  titolo  abilitativo  in  sanatoria  e' sostituito da una
dichiarazione   sottoscritta   congiuntamente  dall'intestatario  del
titolo  e  da tecnico abilitato attestante la rispondenza delle opere
stesse  alle  previsioni  contenute  negli elaborati agli atti e alle
prescrizioni  del  titolo abilitativi a sanatoria con le modalita' di
cui  all'Art. 30 della legge regionale n. 1/2004. La dichiarazione e'
presentata  allo  sportello unico per l'edilizia entro novanta giorni
dalla  data  del  titolo abilitativo a sanatoria o dalla scadenza del
termine di cui al comma 6 dell'Art. 23.
    5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al
comma  4  si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'Art. 29
della legge regionale n. 1/2004.
    6.  Il  comune svolge i controlli in merito alla dichiarazione di
asseverazione  del  tecnico  abilitato  di  cui all'Art. 23, comma 1,
nonche'  in merito alla dichiarazione di cui al comma 4 con le stesse
modalita' di cui all'Art. 39 della legge regionale n. 1/2004.