Art. 26. Termini ed effetti per la sanatoria 1. La mancata presentazione dei documenti previsti all'Art. 23, commi 1, 2 e 5 della presente legge e dall'Art. 32 del decreto-legge n. 269/2003 entro il termine di centoventi giorni dalla data della richiesta di integrazione del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, comporta il conseguente diniego del titolo abilitativo a sanatoria. 2. La determinazione nella domanda di sanatoria e' adottata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale entro il termine di trentasei mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 32 dell'Art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003 e successive modificazioni, il quale verifica esclusivamente: a) la completezza della documentazione presentata; b) la corrispondenza della tipologia dell'intervento asseverato dal tecnico abilitato ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera a) con le condizioni previste dal presente titolo per la sanabilita' delle opere; c) la correttezza del calcolo del contributo di costruzione, dei diritti ed oneri di segreteria, della quota definitiva dell'oblazione e dell'eventuale monetizzazione delle aree per standard; d) gli atti di assenso, le autorizzazioni, i pareri e nulla osta necessari. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, al comune si sostituisce la provincia, che di conseguenza beneficia di quota parte, pari al cinquanta per cento, dei proventi di cui ai commi 4 e 5 dell'Art. 24 per l'istruttoria ed il rilascio dei titoli abilitativi a sanatoria. La provincia si sostituisce, previa diffida al comune ad adempiere entro congruo termine e provvede al rilascio del titolo abilitativo a sanatoria entro un anno dal termine di cui al comma 2. La provincia in sede di rilascio del titolo abilitativo a sanatoria detta con apposito atto anche le prescrizioni ai fini previsti al comma 6 dell'Art. 23. 4. Il certificato di agibilita' per le opere e gli interventi oggetto di titolo abilitativo in sanatoria e' sostituito da una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dall'intestatario del titolo e da tecnico abilitato attestante la rispondenza delle opere stesse alle previsioni contenute negli elaborati agli atti e alle prescrizioni del titolo abilitativi a sanatoria con le modalita' di cui all'Art. 30 della legge regionale n. 1/2004. La dichiarazione e' presentata allo sportello unico per l'edilizia entro novanta giorni dalla data del titolo abilitativo a sanatoria o dalla scadenza del termine di cui al comma 6 dell'Art. 23. 5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'Art. 29 della legge regionale n. 1/2004. 6. Il comune svolge i controlli in merito alla dichiarazione di asseverazione del tecnico abilitato di cui all'Art. 23, comma 1, nonche' in merito alla dichiarazione di cui al comma 4 con le stesse modalita' di cui all'Art. 39 della legge regionale n. 1/2004.