Art. 26.
             Procedure per la soppressione dei cimiteri

    1.  La  soppressione  di  un  cimitero  puo' essere autorizzata a
condizione  che  sia  stato  predisposto  il piano cimiteriale di cui
all'Art. 6.
    2. La soppressione viene autorizzata dall'ASL, previo sopralluogo
e  parere  dell'ARPA,  su  richiesta  del comune, cui e' allegata una
relazione tecnica riportante:
      a) lo stato delle inumazioni presenti;
      b)  il  piano  di  trasferimento  dei  cadaveri, degli esiti di
fenomeni cadaverici trasformativi, di resti ossei;
      c) la prevista destinazione e riutilizzo dell'area.
    3.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  riporta,  oltre alle
opportune  prescrizioni  affinche'  l'area  possa essere destinata ad
altri  scopi,  le  condizioni e i termini decorsi i quali l'area puo'
essere riutilizzata.
    4.  In  caso  di  soppressione del cimitero, le associazioni, gli
enti,   nonche'  le  persone  fisiche  concessionarie  di  posti  per
sepolture  private,  hanno  soltanto  il diritto ad ottenere a titolo
gratuito,  nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo
l'originaria  concessione  o  per  la  durata  di  99  anni  nel caso
di maggior  durata  o  di  perpetuita' della concessione estinta, una
sepoltura  corrispondente  a quella precedentemente loro concessa nel
cimitero  soppresso ed al trasporto gratuito del feretro o dei resti,
comprese le operazioni di esumazione ed estumulazione.
    5.  Fatti  salvi i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in
vigore  del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, sono
a  carico  dei  concessionari  le  spese  per la costruzione o per il
riadattamento  dei monumenti sepolcrali e per il trasporto, se curato
da impresa di propria scelta.
    6.  I  monumenti  e i segni funebri posti sulle sepolture private
esistenti  nei  cimiteri  soppressi  restano;  per  la  durata  della
concessione,   di   proprieta'  dei  concessionari,  che  li  possono
trasferire nel nuovo cimitero o in altro luogo, purche' non si tratti
di opere di interesse artistico, soggette a vincolo.
    7.  Il  comune  puo' disporre di conservare i materiali e i segni
funebri  di  interesse  storico o artistico nello stesso luogo, in un
altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.