Art. 51.
         Attribuzioni del presidente della giunta regionale

    1.  Il  presidente della giunta regionale rappresenta la Regione,
dirige la politica della giunta e ne e' responsabile, nomina e revoca
gli  assessori,  promulga  le leggi ed emana i regolamenti regionali,
presenta  al  consiglio  regionale,  previa  adozione  da parte della
giunta,  i  disegni di legge e ogni altro provvedimento di iniziativa
della  giunta,  indice  le elezioni regionali e i referendum previsti
dallo statuto.
    2. Il presidente della giunta inoltre:
      a) convoca  e  presiede  la  giunta, ne stabilisce l'ordine del
giorno, ne dirige e ne coordina l'attivita';
      b) dirime i conflitti di attribuzione tra gli assessori;
      c) esercita  le funzioni relative al coordinamento e all'intesa
tra lo Stato e la Regione;
      d) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla costituzione,
dallo statuto e dalle leggi;
      e) informa  il consiglio sulle decisioni di nomina e revoca dei
componenti della giunta.