Art. 51. Attribuzioni del presidente della giunta regionale 1. Il presidente della giunta regionale rappresenta la Regione, dirige la politica della giunta e ne e' responsabile, nomina e revoca gli assessori, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, presenta al consiglio regionale, previa adozione da parte della giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento di iniziativa della giunta, indice le elezioni regionali e i referendum previsti dallo statuto. 2. Il presidente della giunta inoltre: a) convoca e presiede la giunta, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne dirige e ne coordina l'attivita'; b) dirime i conflitti di attribuzione tra gli assessori; c) esercita le funzioni relative al coordinamento e all'intesa tra lo Stato e la Regione; d) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla costituzione, dallo statuto e dalle leggi; e) informa il consiglio sulle decisioni di nomina e revoca dei componenti della giunta.