Art. 52. Sfiducia al presidente della giunta regionale 1. Il consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del presidente della giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. 2. La mozione non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. 3. Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia, il presidente e la giunta regionale restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione, salva l'adozione degli atti indifferibili e urgenti.