Art. 52.
            Sfiducia al presidente della giunta regionale

    1.  Il  consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del
presidente  della  giunta  mediante mozione motivata, sottoscritta da
almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale
a maggioranza assoluta dei componenti.
    2.  La  mozione non puo' essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla presentazione.
    3. Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia, il presidente e
la   giunta   regionale   restano  in  carica  solo  per  l'ordinaria
amministrazione, salva l'adozione degli atti indifferibili e urgenti.