Art. 56. Attribuzioni della giunta regionale 1. La giunta regionale provvede all'attuazione del programma di governo, ha potere di iniziativa legislativa, esegue le deliberazioni del consiglio regionale, esercita la potesta' regolamentare secondo le disposizioni dello statuto e della legge, provvede all'esecuzione delle leggi. 2. La giunta inoltre: a) predispone il bilancio annuale di previsione, il rendiconto generale e le relative variazioni, il bilancio pluriennale, il documento di programmazione economico-finanziaria e gli strumenti di manovra finanziaria da sottoporre all'approvazione del consiglio; b) predispone il disegno di legge comunitaria regionale; c) amministra il patrimonio e il demanio della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge; d) controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad enti dipendenti dalla Regione, ad aziende speciali e a societa' a partecipazione regionale; e) delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni; f) delibera, informandone il consiglio, sui ricorsi di legittimita' costituzionale e sui conflitti di attribuzione avanti alla Corte costituzionale; g) ha facolta', previa delega del consiglio conferita con legge, di predisporre codici di settore o di materia successivamente approvato dal consiglio; h) esercita ogni altra attribuzione ad essa demandata dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali.