Art. 56.
                 Attribuzioni della giunta regionale

    1.  La  giunta regionale provvede all'attuazione del programma di
governo, ha potere di iniziativa legislativa, esegue le deliberazioni
del  consiglio  regionale, esercita la potesta' regolamentare secondo
le  disposizioni dello statuto e della legge, provvede all'esecuzione
delle leggi.
    2. La giunta inoltre:
      a) predispone  il bilancio annuale di previsione, il rendiconto
generale  e  le  relative  variazioni,  il  bilancio  pluriennale, il
documento  di programmazione economico-finanziaria e gli strumenti di
manovra finanziaria da sottoporre all'approvazione del consiglio;
      b) predispone il disegno di legge comunitaria regionale;
      c) amministra  il  patrimonio  e  il demanio della Regione, nei
modi e nei limiti stabiliti dalla legge;
      d) controlla   la   gestione  dei  servizi  pubblici  regionali
affidati  ad  enti  dipendenti dalla Regione, ad aziende speciali e a
societa' a partecipazione regionale;
      e) delibera  sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle
transazioni;
      f) delibera,   informandone   il   consiglio,  sui  ricorsi  di
legittimita'  costituzionale  e  sui conflitti di attribuzione avanti
alla Corte costituzionale;
      g) ha  facolta',  previa  delega  del  consiglio  conferita con
legge,  di predisporre codici di settore o di materia successivamente
approvato dal consiglio;
      h) esercita  ogni  altra  attribuzione  ad essa demandata dalla
Costituzione,  dalle  leggi  dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi
regionali.