Art. 57.
           Deliberazioni d'urgenza della giunta regionale

    1.  La  giunta  regionale  puo',  in  caso  di urgenza e sotto la
propria  responsabilita',  deliberare provvedimenti esclusivamente di
carattere amministrativo di competenza del consiglio regionale.
    2.  L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima
adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva
convocazione del consiglio.
    3.  Le  deliberazioni  di  cui  ai commi 1 e 2 sono sottoposte al
consiglio,  per  la  ratifica,  nella sua prima successiva seduta, da
tenersi non oltre sessanta giorni.
    4.   Il  provvedimento  d'urgenza  in  ogni  caso  perde  la  sua
efficacia,  qualora il consiglio non si pronunzi sulla ratifica entro
sessanta giorni dalla data della deliberazione di giunta.
    5.  Il  consiglio,  qualora  abbia  negato  la  ratifica, o abbia
modificato   la   deliberazione  della  giunta,  adotta  i  necessari
provvedimenti  nei  riguardi  dei rapporti giuridici sorti sulla base
delle deliberazioni non ratificate o modificate.