Art. 57. Deliberazioni d'urgenza della giunta regionale 1. La giunta regionale puo', in caso di urgenza e sotto la propria responsabilita', deliberare provvedimenti esclusivamente di carattere amministrativo di competenza del consiglio regionale. 2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del consiglio. 3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposte al consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta, da tenersi non oltre sessanta giorni. 4. Il provvedimento d'urgenza in ogni caso perde la sua efficacia, qualora il consiglio non si pronunzi sulla ratifica entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di giunta. 5. Il consiglio, qualora abbia negato la ratifica, o abbia modificato la deliberazione della giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.