Art. 49. Concorrenza e diritto di prelazione 1. L'autorizzazione all'apprestamento di una pista da sci che si diparte dalla stazione di monte di un impianto di risalita e' assentita, di preferenza e a parita' di soluzioni proposte, al concessionario dell'impianto di risalita da cui la pista e' servita 2. Le domande di autorizzazione che si pongano in un rapporto di concorrenza per la medesima pista sono trattate con la procedura prevista dall'Art. 15 della presente legge.