Art. 49.
                 Concorrenza e diritto di prelazione
    1.  L'autorizzazione all'apprestamento di una pista da sci che si
diparte  dalla  stazione  di  monte  di  un  impianto  di risalita e'
assentita,  di  preferenza  e  a  parita'  di  soluzioni proposte, al
concessionario dell'impianto di risalita da cui la pista e' servita
    2.  Le domande di autorizzazione che si pongano in un rapporto di
concorrenza  per  la  medesima  pista  sono trattate con la procedura
prevista dall'Art. 15 della presente legge.