Art. 50. Piste comuni e confluenze 1. Il gestore di una pista che intende farla confluire in altra gia' esistente ed autorizzata deve a proprie cure e spese eseguire le opere richieste per attribuire alla pista resa comune i requisiti di cui alla presente legge, assumendo a proprio carico una parte proporzionale delle spese gia' sostenute dal titolare della pista esistente e di quelle richieste per la manutenzione della stessa. 2. Alla relativa domanda, redatta secondo le modalita' previste dall'Art. 52, deve allegarsi una dichiarazione di consenso del gestore della pista esistente, ed un prospetto di ripartizione delle spese di manutenzione. 3. Ove tale consenso manchi, il richiedente potra' ottenere che la pista sia resa comune con delibera della giunta regionale. Con tale eventuale provvedimento, la giunta regionale decide sulla suddivisione delle spese e determina l'incidenza percentuale delle spese di manutenzione e di esercizio a carico di ciascun contitolare.