Art. 50.
                      Piste comuni e confluenze
    1.  Il  gestore di una pista che intende farla confluire in altra
gia' esistente ed autorizzata deve a proprie cure e spese eseguire le
opere  richieste per attribuire alla pista resa comune i requisiti di
cui  alla  presente  legge,  assumendo  a  proprio  carico  una parte
proporzionale  delle  spese  gia'  sostenute dal titolare della pista
esistente e di quelle richieste per la manutenzione della stessa.
    2.  Alla  relativa domanda, redatta secondo le modalita' previste
dall'Art.  52,  deve  allegarsi  una  dichiarazione  di  consenso del
gestore  della pista esistente, ed un prospetto di ripartizione delle
spese di manutenzione.
    3.  Ove  tale consenso manchi, il richiedente potra' ottenere che
la  pista  sia  resa  comune con delibera della giunta regionale. Con
tale  eventuale  provvedimento,  la  giunta  regionale  decide  sulla
suddivisione  delle  spese  e determina l'incidenza percentuale delle
spese di manutenzione e di esercizio a carico di ciascun contitolare.