Art. 51. Assenso preliminare per l'apprestamento di piste da sci: modalita' di presentazione della domanda e requisiti di progetto 1. La domanda di assenso preliminare ai sensi dell'Art. 7 della presente legge per l'apprestamento di piste da sci non collegate alla costruzione di nuovi impianti funiviari o alla modifica di quelli esistenti, deve essere presentata al Servizio competente corredata dalla documentazione specificata dal regolamento di esecuzione della presente legge. 2. Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessario un esame piu' approfondito del tracciato e/o delle opere, il servizio competente puo' richiedere un' integrazione della documentazione presentata.