Art. 51.
Assenso preliminare per l'apprestamento di piste da sci: modalita' di
         presentazione della domanda e requisiti di progetto
    1.  La  domanda di assenso preliminare ai sensi dell'Art. 7 della
presente legge per l'apprestamento di piste da sci non collegate alla
costruzione  di  nuovi  impianti  funiviari o alla modifica di quelli
esistenti,  deve  essere  presentata al Servizio competente corredata
dalla  documentazione specificata dal regolamento di esecuzione della
presente legge.
    2.  Qualora  nel  corso  dell'istruttoria  si renda necessario un
esame  piu'  approfondito  del tracciato e/o delle opere, il servizio
competente  puo'  richiedere  un'  integrazione  della documentazione
presentata.