Art. 52. Autorizzazione all'apprestamento di piste da sci 1. Per l'apprestamento o la modificazione delle piste da sci e' richiesta l'autorizzazione regionale. 2. L'autorizzazione e' rilasciata dietro presentazione al servizio competente di apposita domanda corredata: dal progetto esecutivo della pista; dai documenti legali attestanti la disponibilita' dei terreni ricadenti nel tracciato della pista o dall'indicazione delle eventuali servitu' di cui si chiede la costituzione coattiva; dall'indicazione di eventuali mezzi di risalita, in esercizio o in progetto, con la specificazione della portata oraria degli stessi; da una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche della pista e dei lavori da effettuare, con l'indicazione dei relativi tempi tecnici di attuazione. In particolare la relazione deve specificare: a) la struttura geologica dei terreni interessati; b) le condizioni di innevamento della zona; c) la localizzazione delle frane e delle valanghe accertate; d) le colture in atto; e) gli interventi ambientali necessari; f) le strutture e gli apprestamenti da predisporre ai fini della sicurezza. 3. Le attivita' istruttorie e di controllo sulle piste previste dalla presente legge sono esercitate dal servizio competente, avvalendosi eventualmente del tavolo tecnico di cui all'Art. 8. 4. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al precedente comma 2, il servizio competente, verifica la regolarita' della domanda e della documentazione e richiede eventualmente un parere in merito al tavolo tecnico suddetto. 5. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, previo sopralluogo di uno o piu' componenti designati dal servizio sulla base delle competenze richieste, il Tavolo tecnico redige una relazione nella quale e' contenuto il proprio parere: a) sui requisiti tecnici, sulla portata e sulla segnaletica che caratterizzano la pista, ai fini di accertare la rispondenza della stessa alle condizioni di legge; b) sulla categoria di appartenenza della pista; c) sulla necessita' di misure e apprestamenti di sicurezza. 6. Il tavolo tecnico, nell'esprimere il suo parere, puo' stabilire prescrizioni per l'apprestamento, l'esercizio e la manutenzione delle piste; puo' altresi' concedere eventuali deroghe alla larghezza delle piste stesse. 7. Sono definite piste di discesa esistenti quelle servite da impianti di risalita che prima del 31 dicembre 2004 hanno effettuato servizio autorizzato e ricomprese nell'allegato A: «Elenco delle piste di discesa esistenti nella Regione Abruzzo alla data del 31 dicembre 2004». Fatte salve le disposizioni in materia di disponibilita' dei suoli e previo accertamento del requisito di cui al successivo comma 8, su istanza della ditta concessionaria dell'esercizio degli impianti di risalita, le piste di discesa esistenti, come sopra definite, sono aperte al pubblico esercizio nello stato plano-altimetrico di fatto in essere alla data di pubblicazione della presente legge. 8. Entro i successivi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il concessionario degli impianti di risalita a servizio delle piste di discesa esistenti e' tenuto, pena la sospensione dell'esercizio delle piste medesime, a presentare al Servizio competente le planimetrie catastali ed i rilievi plano-altimetrici riferiti allo stato di fatto in essere alla data di pubblicazione della presente legge. Ai fini dell'attestazione di conformita' delle piste esistenti allo stato di fatto in essere, gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato e dal direttore o dal responsabile d'esercizio degli impianti di risalita. Qualora detti elaborati plano-altimetrici risultassero acquisiti agli atti del Servizio regionale competente, e' facolta' della ditta concessionaria confermare la validita' degli stessi, presentando la dichiarazione di conformita' di cui al comma precedente, sottoscritta contestualmente dalla stessa e dal direttore o dal responsabile d'esercizio degli impianti di risalita.