Art. 52.
          Autorizzazione all'apprestamento di piste da sci
    1.  Per  l'apprestamento o la modificazione delle piste da sci e'
richiesta l'autorizzazione regionale.
    2.   L'autorizzazione   e'  rilasciata  dietro  presentazione  al
servizio competente di apposita domanda corredata:
      dal progetto esecutivo della pista;
      dai  documenti  legali attestanti la disponibilita' dei terreni
ricadenti   nel   tracciato  della  pista  o  dall'indicazione  delle
eventuali servitu' di cui si chiede la costituzione coattiva;
      dall'indicazione di eventuali mezzi di risalita, in esercizio o
in progetto, con la specificazione della portata oraria degli stessi;
      da  una  relazione  illustrativa delle caratteristiche tecniche
della  pista  e  dei  lavori  da  effettuare,  con  l'indicazione dei
relativi  tempi  tecnici  di  attuazione. In particolare la relazione
deve specificare:
        a) la struttura geologica dei terreni interessati;
        b) le condizioni di innevamento della zona;
        c) la localizzazione delle frane e delle valanghe accertate;
        d) le colture in atto;
        e) gli interventi ambientali necessari;
        f) le  strutture  e  gli apprestamenti da predisporre ai fini
della sicurezza.
    3.  Le  attivita' istruttorie e di controllo sulle piste previste
dalla   presente  legge  sono  esercitate  dal  servizio  competente,
avvalendosi eventualmente del tavolo tecnico di cui all'Art. 8.
    4.  Entro  trenta  giorni dal ricevimento della domanda di cui al
precedente  comma 2,  il servizio competente, verifica la regolarita'
della  domanda  e  della  documentazione  e richiede eventualmente un
parere in merito al tavolo tecnico suddetto.
    5.  Entro  sessanta  giorni dal ricevimento della documentazione,
previo  sopralluogo  di  uno o piu' componenti designati dal servizio
sulla  base  delle competenze richieste, il Tavolo tecnico redige una
relazione nella quale e' contenuto il proprio parere:
      a) sui requisiti tecnici, sulla portata e sulla segnaletica che
caratterizzano  la  pista,  ai fini di accertare la rispondenza della
stessa alle condizioni di legge;
      b) sulla categoria di appartenenza della pista;
      c) sulla necessita' di misure e apprestamenti di sicurezza.
    6.   Il  tavolo  tecnico,  nell'esprimere  il  suo  parere,  puo'
stabilire   prescrizioni   per   l'apprestamento,  l'esercizio  e  la
manutenzione  delle  piste; puo' altresi' concedere eventuali deroghe
alla larghezza delle piste stesse.
    7.  Sono  definite  piste  di discesa esistenti quelle servite da
impianti  di risalita che prima del 31 dicembre 2004 hanno effettuato
servizio  autorizzato  e  ricomprese  nell'allegato A:  «Elenco delle
piste  di  discesa  esistenti  nella  Regione  Abruzzo  alla data del
31 dicembre   2004».  Fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di
disponibilita'  dei  suoli e previo accertamento del requisito di cui
al   successivo   comma 8,  su  istanza  della  ditta  concessionaria
dell'esercizio  degli  impianti  di  risalita,  le  piste  di discesa
esistenti,  come  sopra  definite,  sono aperte al pubblico esercizio
nello  stato  plano-altimetrico  di  fatto  in  essere  alla  data di
pubblicazione della presente legge.
    8.  Entro  i  successivi  sei  mesi  dall'entrata in vigore della
presente  legge  il  concessionario  degli  impianti  di  risalita  a
servizio  delle  piste  di  discesa  esistenti  e'  tenuto,  pena  la
sospensione  dell'esercizio  delle  piste  medesime,  a presentare al
Servizio   competente   le   planimetrie   catastali   ed  i  rilievi
plano-altimetrici riferiti allo stato di fatto in essere alla data di
pubblicazione  della  presente  legge.  Ai  fini dell'attestazione di
conformita'  delle piste esistenti allo stato di fatto in essere, gli
elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato e dal direttore o
dal  responsabile  d'esercizio  degli  impianti  di risalita. Qualora
detti  elaborati  plano-altimetrici  risultassero acquisiti agli atti
del   Servizio   regionale   competente,   e'  facolta'  della  ditta
concessionaria  confermare  la validita' degli stessi, presentando la
dichiarazione di conformita' di cui al comma precedente, sottoscritta
contestualmente  dalla  stessa  e  dal  direttore  o dal responsabile
d'esercizio degli impianti di risalita.