Art. 54.
                 Autorizzazione di opere accessorie
    1.  La  procedura di assenso preliminare di cui agli articoli 7 e
51  si  applica anche per l'autorizzazione di impianti di innevamento
programmato  e  di  altre  opere  accessorie,  qualora  la  richiesta
relativa   sia   presentata   separatamente   da  quella  concernente
l'apprestamento della pista da sci.
    2. Resta comunque ferma la possibilita' di realizzare impianti di
innevamento  programmato e di altre opere accessorie sulla base delle
autorizzazioni previste dalle singole norme che le concernono.