Art. 55.
                       Innevamento programmato
    1.  Il  richiedente  o  il  titolare  di  un'autorizzazione  puo'
realizzare  sistemi  per  l'innevamento  programmato  sui  terreni di
sedime delle piste o su quelli confinanti.
    2.  Per  sistema  di innevamento programmato si intende l'insieme
degli  impianti,  macchinari  ed  attrezzature, sia fissi che mobili,
comprese  opere  e  condotte di raccolta, accumulo ed adduzione delle
acque,  atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve
nelle  quantita'  necessarie  a  garantire la piena fruibilita' delle
aree sciabili attrezzate.
    3.  Nei  sistemi  di  innevamento programmato e' vietato l'uso di
catalizzatori  o  additivi inquinanti atti a favorire la germinazione
dei  fiocchi  di  neve,  l'innalzamento  o l'abbassamento crioscopico
dell'acqua e della neve.
    4.  E'  vietato  mantenere  accumuli di neve programmata lungo le
piste durante gli orari di apertura.
    5. Le attrezzature destinate all'innevamento programmato (cannoni
fissi  e  mobili)  non  possono  essere posizionate all'interno delle
piste,  e  devono  essere  comunque  gestite  con  i piu' appropriati
sistemi  di  protezione ai fini della sicurezza degli utenti, secondo
quanto  disposto  dai  piani  delle  misure  e degli apprestamenti di
sicurezza.
    6.   Qualora  non  abbia  la  piena  disponibilita'  dei  terreni
interessati,  il  richiedente o il titolare di un'autorizzazione puo'
ottenere in via coattiva:
      a)  la  disponibilita' delle aree necessarie alla costruzione e
all'utilizzo  della  sala  macchine, dei bacini di accumulo e di ogni
altro manufatto relativo ai sistemi per la produzione della neve;
      b) la servitu' di passaggio delle tubazioni di pertinenza delle
opere  di cui alla lettera a), comprensive dei relativi pozzetti, con
diritto  di  accedere  ai  fondi  serventi  per le fasi di montaggio,
regolazione ed eventuali manutenzioni.
    7.  Ai  diritti reali di cui al precedente comma si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'Art. 6.
    8.  I diritti reali minori si intendono costituiti per un periodo
di  tempo  pari  alla durata dell'autorizzazione concernente la pista
servita dall'impianto di produzione di neve.