Art. 56.
                    Rilascio dell'autorizzazione
    1.  A conclusione dell'istruttoria, verificato il ricorrere delle
necessarie    condizioni,    il    Servizio    competente    rilascia
l'autorizzazione regionale all'apprestamento della pista.
    2.   Nell'autorizzazione   all'apprestamento  sono  stabilite  le
prescrizioni  per  l'apprestamento e la manutenzione della pista e le
eventuali  deroghe  alla  larghezza,  gli  obblighi  cui e' tenuto il
richiedente  ed  i  termini  entro  i  quali devono essere iniziati e
conclusi i relativi lavori.
    3.  Salvo  il caso di rilascio di piu' autorizzazioni allo stesso
richiedente,  la  durata dei lavori non potra' essere superiore a tre
anni.  In presenza di comprovati motivi di forza maggiore, il termine
puo' essere prorogato per un periodo massimo di un anno.
    4. Per il trasferimento, la revoca, la decadenza, la sospensione,
la   risoluzione   consensuale  dell'autorizzazione,  si  applica  il
disposto degli articoli 20, 22, 23, 24, 25.