Art. 57. Direzione lavori e controlli 1. I lavori di apprestamento delle piste devono essere eseguiti sotto la responsabilita' di un tecnico abilitato in qualita' di direttore dei lavori, il cui nominativo deve essere previamente comunicato al Servizio competente. Durante il corso dei lavori, il Servizio stesso, avvalendosi della collaborazione Tavolo tecnico, esegue controlli e verifiche circa la rispondenza dei lavori al progetto autorizzato ed alle eventuali prescrizioni del provvedimento di autorizzazione.