Art. 57.
                    Direzione lavori e controlli
    1.  I  lavori di apprestamento delle piste devono essere eseguiti
sotto  la  responsabilita'  di  un  tecnico  abilitato in qualita' di
direttore  dei  lavori,  il  cui  nominativo  deve essere previamente
comunicato  al  Servizio  competente. Durante il corso dei lavori, il
Servizio  stesso,  avvalendosi  della  collaborazione Tavolo tecnico,
esegue  controlli  e  verifiche  circa  la  rispondenza dei lavori al
progetto autorizzato ed alle eventuali prescrizioni del provvedimento
di autorizzazione.