Art. 58. Provvedimenti in caso di inadempienza 1. In caso di inadempienza alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, nonche' alle prescrizioni previste nel provvedimento di assenso preliminare, il servizio competente adotta tutti i provvedimenti atti a stabilire l'osservanza delle norme e, se del caso, ordina con provvedimento motivato la sospensione, anche parziale, dei lavori di apprestamento della pista, fino alla completa eliminazione dei fatti che hanno determinato il provvedimento. 2. L'ordine di sospensione viene comunicato al titolare della autorizzazione, al direttore dei lavori, e, ai fini del controllo sulla sospensione e sull'adeguamento, alle competenti forze dell'ordine. 3. Con l'atto di sospensione, o integrazione di questo, il servizio competente impartisce le disposizioni necessarie per ovviare alle violazioni, fissando un termine non superiore ai tre mesi per l'adeguamento. Il comune competente per territorio dispone l'esecuzione dei lavori medesimi, ponendo a carico del titolare stesso le relative spese.