Art. 58.
                Provvedimenti in caso di inadempienza
    1.  In  caso  di  inadempienza  alle prescrizioni e agli obblighi
stabiliti  dalla  presente  legge  e  dal  regolamento di esecuzione,
nonche'  alle  prescrizioni  previste  nel  provvedimento  di assenso
preliminare, il servizio competente adotta tutti i provvedimenti atti
a  stabilire  l'osservanza  delle  norme  e,  se del caso, ordina con
provvedimento  motivato la sospensione, anche parziale, dei lavori di
apprestamento  della pista, fino alla completa eliminazione dei fatti
che hanno determinato il provvedimento.
    2.  L'ordine  di  sospensione  viene comunicato al titolare della
autorizzazione,  al  direttore  dei  lavori, e, ai fini del controllo
sulla   sospensione   e   sull'adeguamento,   alle  competenti  forze
dell'ordine.
    3.  Con  l'atto  di  sospensione,  o  integrazione  di questo, il
servizio competente impartisce le disposizioni necessarie per ovviare
alle  violazioni,  fissando  un termine non superiore ai tre mesi per
l'adeguamento.   Il   comune   competente   per   territorio  dispone
l'esecuzione  dei  lavori  medesimi,  ponendo  a  carico del titolare
stesso le relative spese.