Art. 59. Ultimazione lavori ed accertamento tecnico 1. Ultimati i lavori di apprestamento della pista, il titolare dell'autorizzazione ne da' comunicazione al Servizio competente ed ai collaudatori incaricati entro cinque giorni, allegando una relazione del direttore dei lavori che certifichi la conformita' delle opere realizzate al progetto approvato, nonche' l'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'apprestamento della pista. 2. Il Servizio competente, ricevuta la comunicazione, verifica la conformita' dei lavori al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni, dando avvio alle operazioni di collaudo.