Art. 59.
             Ultimazione lavori ed accertamento tecnico
    1.  Ultimati  i  lavori di apprestamento della pista, il titolare
dell'autorizzazione ne da' comunicazione al Servizio competente ed ai
collaudatori  incaricati entro cinque giorni, allegando una relazione
del  direttore  dei  lavori che certifichi la conformita' delle opere
realizzate   al   progetto   approvato,  nonche'  l'osservanza  delle
prescrizioni    contenute   nel   provvedimento   di   autorizzazione
all'apprestamento della pista.
    2. Il Servizio competente, ricevuta la comunicazione, verifica la
conformita'  dei  lavori  al  progetto  approvato  e  alle  eventuali
prescrizioni, dando avvio alle operazioni di collaudo.