Art. 61.
             Rilascio delle autorizzazioni all'esercizio
    1.   A  conclusione  dell'accertamento,  ricevuti  gli  atti  del
collaudo  estivo,  il  Servizio  competente  li approva, rilascia con
proprio  decreto  l'autorizzazione  regionale  al  pubblico esercizio
provvisorio  della pista, per una durata massima di anni uno, qualora
sussistano le seguenti condizioni:
      a) il collaudo estivo abbia avuto esito positivo;
      b) il gestore della stessa abbia previamente stipulato apposito
contratto  di  assicurazione  ai fini della responsabilita' civile ai
sensi dell'Art. 11 (responsabilita' civile dei gestori).
    2.  In  assenza dell'autorizzazione di cui al comma precedente e'
fatto divieto di aprire all'esercizio piste da sci.
    3.  In  mancanza  del  contratto di cui alla lettera a) del comma
precedente  i  gestori  delle  aree  sciabili  attrezzate non possono
consentirne l'apertura al pubblico.
    4.  Ferme  restando  le sanzioni previste, il Servizio competente
puo'  disporre  l'apposizione  degli apprestamenti ritenuti necessari
per l'effettiva chiusura della pista non autorizzata.
    5.   Ricevuti  gli  atti  del  collaudo  invernale,  il  servizio
competente  li approva ed autorizza il pubblico esercizio definitivo,
fissando  le  prescrizioni  eventualmente  necessarie per l'esercizio
stesso.