Art. 62.
                     Classificazione delle piste
    1.  Con  il provvedimento di autorizzazione all'apprestamento, le
piste  da  sci  sono  classificate  in  categorie in base al grado di
difficolta',    secondo    i    criteri    fissati   negli   artt. 43
(classificazione  delle  piste da discesa), 44 (classificazione delle
piste da fondo).
    2.  La  classificazione  di  cui  al primo comma viene confermata
ovvero  variata,  con  adeguate  motivazioni, con il provvedimento di
autorizzazione all'esercizio definitivo.
    3.   La   classificazione  delle  piste  deve  essere  portata  a
conoscenza del pubblico mediante apposita segnaletica.