Art. 62. Classificazione delle piste 1. Con il provvedimento di autorizzazione all'apprestamento, le piste da sci sono classificate in categorie in base al grado di difficolta', secondo i criteri fissati negli artt. 43 (classificazione delle piste da discesa), 44 (classificazione delle piste da fondo). 2. La classificazione di cui al primo comma viene confermata ovvero variata, con adeguate motivazioni, con il provvedimento di autorizzazione all'esercizio definitivo. 3. La classificazione delle piste deve essere portata a conoscenza del pubblico mediante apposita segnaletica.