Art. 30.
          Procedimento per l'approvazione del piano di zona

    1.  La  proposta  di  piano  di zona e' oggetto di una conferenza
istruttoria   pubblica,   indetta   dall'articolazione  zonale  della
conferenza dei sindaci.
    2.  Alla  conferenza  istruttoria  sono invitati a partecipare le
aziende  sanitarie,  le  aziende  di servizi alla persona di cui alla
legge  regionale n. 43/2004, gli altri soggetti pubblici interessati,
i  soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali e le parti
sociali,  nonche'  le  associazioni  di  tutela  degli  utenti  e dei
consumatori presenti sul territorio.
    3.  L'articolazione  zonale  della  conferenza dei sindaci, sulla
base  delle risultanze della conferenza istruttoria, approva il piano
di zona.
    4.  I  soggetti  del  terzo  settore  possono presentare progetti
innovativi  per  la gestione degli interventi, ai sensi dell'Art. 29,
comma 2,  lettera g),  che  sono  oggetto  di  selezione da parte dei
soggetti competenti.