Art. 30. Procedimento per l'approvazione del piano di zona 1. La proposta di piano di zona e' oggetto di una conferenza istruttoria pubblica, indetta dall'articolazione zonale della conferenza dei sindaci. 2. Alla conferenza istruttoria sono invitati a partecipare le aziende sanitarie, le aziende di servizi alla persona di cui alla legge regionale n. 43/2004, gli altri soggetti pubblici interessati, i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali e le parti sociali, nonche' le associazioni di tutela degli utenti e dei consumatori presenti sul territorio. 3. L'articolazione zonale della conferenza dei sindaci, sulla base delle risultanze della conferenza istruttoria, approva il piano di zona. 4. I soggetti del terzo settore possono presentare progetti innovativi per la gestione degli interventi, ai sensi dell'Art. 29, comma 2, lettera g), che sono oggetto di selezione da parte dei soggetti competenti.