Art. 32.
      Patti per la costruzione di reti di solidarieta' sociale

    1. Gli enti locali promuovono e valorizzano attivita' organizzate
da  singoli  o  gruppi  e  dai soggetti di cui al titolo II, capo II,
anche   mediante   la   definizione,   con  il  coinvolgimento  delle
organizzazioni  sindacali,  di  patti  per  la costruzione di reti di
solidarieta'  sociale, anche attraverso l'attivazione di procedure di
contrattazione negoziata.
    2.  Gli  enti  locali,  con  il  concorso  dei soggetti del terzo
settore, delle organizzazioni sindacali, delle categonie economiche e
di  altri soggetti pubblici, promuovono patti che hanno ad oggetto lo
sviluppo  locale  e la coesione sociale mediante l'impiego di risorse
umane, tecnologiche, finanziarie e patrimoniali.