Art. 32. Patti per la costruzione di reti di solidarieta' sociale 1. Gli enti locali promuovono e valorizzano attivita' organizzate da singoli o gruppi e dai soggetti di cui al titolo II, capo II, anche mediante la definizione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, di patti per la costruzione di reti di solidarieta' sociale, anche attraverso l'attivazione di procedure di contrattazione negoziata. 2. Gli enti locali, con il concorso dei soggetti del terzo settore, delle organizzazioni sindacali, delle categonie economiche e di altri soggetti pubblici, promuovono patti che hanno ad oggetto lo sviluppo locale e la coesione sociale mediante l'impiego di risorse umane, tecnologiche, finanziarie e patrimoniali.