Art. 24. T i r o c i n i 1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini formativi e di orientamento, come definiti all'Art. 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali strumenti, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. 2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, garante della regolarita' e qualita' dell'iniziativa. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. Ferme restando le condizioni di cui all'Art. 25, comma 1, il datore di lavoro puo' essere costituito da imprenditore o da persona esercente una professione, ancorche' senza lavoratori dipendenti. I tirocini sono attuati secondo un progetto individuale sottoscritto anche dal tirocinante. 3. I tirocini sono destinati ai cittadini dell'Unione europea, o provenienti da Paesi non appartenenti ad essa, presenti, in condizione di regolarita', sul territorio regionale, in possesso dei requisiti di accesso come stabiliti all'Art. 30, comma 1 della legge regionale n. 12 del 2003. E' obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilita' civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante. 4. I soggetti promotori inviano copia delle convenzioni e dei progetti di tirocinio alla direzione provinciale del lavoro ed alla provincia territorialmente competente, nonche' alle rappresentanze provinciali confederali delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all'Art. 7, comma 3, le quali ne informano le rappresentanze sindacali aziendali ove presenti. 5. Per ogni tirocinio devono essere individuati un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attivita', posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonche' un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante. 6. I soggetti ospitanti e i soggetti promotori dei tirocini possono assegnare borse di studio in favore dei tirocinanti per la durata del tirocinio.