Art. 24.
                           T i r o c i n i

    1.  La  Regione,  nel  rispetto dei livelli essenziali fissati in
materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini formativi
e  di  orientamento,  come  definiti all'Art. 9, comma 2, della legge
regionale  n.  12 del 2003, quali strumenti, non costituenti rapporti
di  lavoro,  finalizzati,  in  via  esclusiva,  a sostenere le scelte
professionali  ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro.
    2.  I  tirocini  sono  promossi  da  parte  di un soggetto, terzo
rispetto  al  datore  di  lavoro ospitante ed al tirocinante, garante
della   regolarita'  e  qualita'  dell'iniziativa.  I  tirocini  sono
regolati  da  apposita  convenzione  fra  il soggetto promotore ed il
datore  di  lavoro,  pubblico  o  privato, che ospita il tirocinante.
Ferme  restando  le condizioni di cui all'Art. 25, comma 1, il datore
di  lavoro  puo'  essere  costituito  da  imprenditore  o  da persona
esercente  una  professione, ancorche' senza lavoratori dipendenti. I
tirocini  sono  attuati  secondo un progetto individuale sottoscritto
anche dal tirocinante.
    3.  I tirocini sono destinati ai cittadini dell'Unione europea, o
provenienti   da   Paesi  non  appartenenti  ad  essa,  presenti,  in
condizione  di regolarita', sul territorio regionale, in possesso dei
requisiti  di accesso come stabiliti all'Art. 30, comma 1 della legge
regionale  n.  12  del  2003.  E'  obbligatoria  l'assicurazione  del
tirocinante  contro  gli infortuni e per responsabilita' civile verso
terzi  da  parte  del soggetto promotore, in proprio o in convenzione
con il soggetto ospitante.
    4.  I  soggetti  promotori  inviano copia delle convenzioni e dei
progetti  di  tirocinio alla direzione provinciale del lavoro ed alla
provincia  territorialmente  competente,  nonche' alle rappresentanze
provinciali  confederali delle organizzazioni sindacali rappresentate
nelle  commissioni  di cui all'Art. 7, comma 3, le quali ne informano
le rappresentanze sindacali aziendali ove presenti.
    5.  Per  ogni  tirocinio  devono  essere  individuati  un  tutore
responsabile  didattico  ed  organizzativo  dell'attivita',  posto  a
disposizione   dal  soggetto  promotore  del  tirocinio,  nonche'  un
responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.
    6.  I  soggetti  ospitanti  e  i  soggetti promotori dei tirocini
possono  assegnare  borse  di studio in favore dei tirocinanti per la
durata del tirocinio.