Art. 25.
    Soggetti promotori, durata e limiti quantitativi dei tirocini

    1.  La  giunta  regionale,  nel  rispetto di quanto disposto agli
articoli 5,  9  e  30  della  legge  regionale n. 12 del 2003, adotta
disposizioni,  sentiti  gli organismi di cui all'Art. 6, in relazione
a:
      a) i destinatari;
      b) il  rapporto  intercorrente  fra  il  numero  di tirocinanti
ospitati  ed il personale operante presso i soggetti ospitanti di cui
all'Art.  24,  comma 2,  con  rapporto di lavoro subordinato, anche a
tempo   determinato,   o,   comunque,   con  un  ruolo  organizzativo
chiaramente definito, ovvero in qualita' di soci lavoratori, o liberi
professionisti associati;
      c) le  professionalita'  ad  alto  contenuto  specialistico che
consentono di ospitare tirocinanti da parte di imprenditori e persone
esercenti professioni, anche senza lavoratori dipendenti;
      d) la  durata  massima  dei  tirocini,  che non puo' superare i
dodici  mesi,  estensibili  a ventiquattro esclusivamente nel caso di
iniziative  rivolte a persone con disabilita', prevedendo altresi' le
condizioni  per  le  eventuali  sospensioni  temporanee, che dovranno
essere  concordate  nel  progetto di tirocinio; le verifiche e, per i
tirocini  realizzati nell'ambito della programmazione della Regione e
delle Province, le eventuali sanzioni in caso di inadempienze.
    2.  La  giunta  regionale  puo'  altresi'  individuare condizioni
di maggior  favore per i tirocini rivolti a soggetti in condizione di
svantaggio,  allorche'  realizzati presso le cooperative sociali ed i
loro  consorzi  di cui all'Art. 1, comma 1, lettera b) della legge n.
381 del 1991.
    3. Possono, in particolare, promuovere tirocini:
      a) le Province;
      b) le  Universita'  e  gli istituti di istruzione universitaria
statali  e  non  statali  abilitati al rilascio di titoli accademici,
nonche' le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli
riconosciuti  a  livello  nazionale  ed  europeo,  con riferimento ai
propri   studenti   anche   nei   ventiquattro   mesi  successivi  al
conseguimento dei titoli accademici
      c) le   istituzioni   scolastiche   statali  e  paritarie,  con
riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi
al conseguimento del relativo titolo di studio;
      d) i  soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della
formazione professionale;
      e) le   aziende   regionali   per   il   diritto   allo  studio
universitario  in quanto esercitano funzioni di orientamento ai sensi
della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50 (Disciplina del diritto
allo   studio   universitario.   Abrogazione  della  legge  regionale
9 ottobre 1990, n. 46 e della legge regionale 19 luglio 1991, n. 20);
      f) comunita'   terapeutiche,   enti   ausiliari  e  cooperative
sociali,  purche' iscritti negli specifici albi regionali, nei limiti
individuati  dalla  giunta  regionale  e relativamente a quanti hanno
seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale,
anche  per  un  congruo periodo a questi successivo, al fine del loro
pieno reinserimento sociale;
      g) le  aziende  unita' sanitarie locali, relativamente a quanti
hanno  seguito  percorsi  terapeutici, riabilitativi e di inserimento
sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;
      h) i  soggetti  pubblici  e  privati, accreditati dalla Regione
alla  gestione dei servizi per l'impiego di cui all'Art. 32, comma 2,
secondo i limiti stabiliti dalla giunta regionale;
      i) comuni,  le  camere  di  commercio, industria, artigianato e
agricoltura,  nonche'  le  associazioni  e gli enti autorizzati dalla
Regione,  ai  sensi degli articoli 39 e 40, all'esercizio di funzioni
di   intermediazione  e  delle  connesse  funzioni  orientative,  con
riferimento  a  modalita', criteri e particolari categorie di utenti,
che sono definiti dalla giunta regionale;
      j) gli enti bilaterali di cui all'Art. 10, comma 5.
    4.  Per  tutto  quanto  non previsto dalla presente legge e dagli
articoli 5,  9  e 30 della legge regionale n. 12 del 2003, valgono le
previsioni  di  cui  all'Art.  18  della legge 24 giugno 1997, n. 196
(Norme in materia di promozione dell'occupazione).