Art. 25. Soggetti promotori, durata e limiti quantitativi dei tirocini 1. La giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto agli articoli 5, 9 e 30 della legge regionale n. 12 del 2003, adotta disposizioni, sentiti gli organismi di cui all'Art. 6, in relazione a: a) i destinatari; b) il rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed il personale operante presso i soggetti ospitanti di cui all'Art. 24, comma 2, con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, o, comunque, con un ruolo organizzativo chiaramente definito, ovvero in qualita' di soci lavoratori, o liberi professionisti associati; c) le professionalita' ad alto contenuto specialistico che consentono di ospitare tirocinanti da parte di imprenditori e persone esercenti professioni, anche senza lavoratori dipendenti; d) la durata massima dei tirocini, che non puo' superare i dodici mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilita', prevedendo altresi' le condizioni per le eventuali sospensioni temporanee, che dovranno essere concordate nel progetto di tirocinio; le verifiche e, per i tirocini realizzati nell'ambito della programmazione della Regione e delle Province, le eventuali sanzioni in caso di inadempienze. 2. La giunta regionale puo' altresi' individuare condizioni di maggior favore per i tirocini rivolti a soggetti in condizione di svantaggio, allorche' realizzati presso le cooperative sociali ed i loro consorzi di cui all'Art. 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991. 3. Possono, in particolare, promuovere tirocini: a) le Province; b) le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonche' le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici c) le istituzioni scolastiche statali e paritarie, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio; d) i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della formazione professionale; e) le aziende regionali per il diritto allo studio universitario in quanto esercitano funzioni di orientamento ai sensi della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50 (Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della legge regionale 9 ottobre 1990, n. 46 e della legge regionale 19 luglio 1991, n. 20); f) comunita' terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purche' iscritti negli specifici albi regionali, nei limiti individuati dalla giunta regionale e relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale; g) le aziende unita' sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo; h) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l'impiego di cui all'Art. 32, comma 2, secondo i limiti stabiliti dalla giunta regionale; i) comuni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche' le associazioni e gli enti autorizzati dalla Regione, ai sensi degli articoli 39 e 40, all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con riferimento a modalita', criteri e particolari categorie di utenti, che sono definiti dalla giunta regionale; j) gli enti bilaterali di cui all'Art. 10, comma 5. 4. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dagli articoli 5, 9 e 30 della legge regionale n. 12 del 2003, valgono le previsioni di cui all'Art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).