Art. 26.
                     Qualificazione dei tirocini

    1.  La giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'Art. 6,
definisce  i  criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la
certificazione delle competenze acquisite.
    2.  Le  province,  per  le finalita' di cui all'Art. 24, comma 1,
promuovono e sostengono la qualificazione dei tirocini attraverso:
      a) il   miglioramento   della   capacita'   di   promozione   e
realizzazione dei tirocini da parte dei soggetti pubblici e privati;
      b) l'eventuale  rimborso  di  spese  e  assegni di frequenza in
favore  dei  tirocinanti,  nonche'  l'eventuale assunzione dell'onere
della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro;
      c) azioni  di  supporto all'esercizio di funzioni orientative e
formative da parte dei soggetti ospitanti dei tirocini;
      d) attivita'  di servizio per agevolare l'incontro fra soggetti
ospitanti e tirocinanti.
    3.  Al  fine  di migliorare la diffusione e la qualificazione dei
tirocini  possono  essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti
promotori di cui all'Art. 25, comma 3 e le parti sociali.