Art. 26. Qualificazione dei tirocini 1. La giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'Art. 6, definisce i criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite. 2. Le province, per le finalita' di cui all'Art. 24, comma 1, promuovono e sostengono la qualificazione dei tirocini attraverso: a) il miglioramento della capacita' di promozione e realizzazione dei tirocini da parte dei soggetti pubblici e privati; b) l'eventuale rimborso di spese e assegni di frequenza in favore dei tirocinanti, nonche' l'eventuale assunzione dell'onere della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro; c) azioni di supporto all'esercizio di funzioni orientative e formative da parte dei soggetti ospitanti dei tirocini; d) attivita' di servizio per agevolare l'incontro fra soggetti ospitanti e tirocinanti. 3. Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei tirocini possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori di cui all'Art. 25, comma 3 e le parti sociali.