Art. 17.
                      Associazionismo familiare

    1.  La  Regione,  in  attuazione  del principio di sussidiarieta'
orizzontale, riconosce le forme di associazionismo e autoorganizzarsi
finalizzate al sostegno alle famiglie.
    2.   La  Regione  valorizza  la  solidarieta'  tra  le  famiglie,
promuovendo l'attivita' delle associazioni e delle formazioni sociali
rivolte a:
      a) organizzare   esperienze   di  associazionismo  sociale  per
favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nella cura familiare;
      b) promuovere  iniziative  di sensibilizzazione e formazione al
servizio  delle  famiglie,  in  relazione  ai  loro  compiti sociali,
educativi e di assistenza intergenerazionale;
      c) svolgere interventi e gestire servizi e strutture diretti al
sostegno delle famiglie;
      d) realizzare attivita' informative per le famiglie sui servizi
disponibili   sul  territorio  e  sulle  esperienze  di  solidarieta'
familiare   come  l'affido  o  l'adozione,  ovvero  sugli  interventi
previsti nella presente legge.
    3.  Le  associazioni  e  formazioni  sociali  di  cui al presente
articolo  possono  stipulare  convenzioni  con  soggetti pubblici per
cooperare all'attuazione della presente legge. Qualora le convenzioni
riguardino interventi e prestazioni del sistema integrato dei servizi
sociali,  trova  applicazione  la  disciplina regionale in materia di
accreditamento.
    4.   La   Regione   sostiene  l'attivita'  delle  associazioni  e
formazioni  sociali di cui al comma 2. Con regolamento regionale sono
determinati  i  requisiti di accesso e le modalita' di concessione ed
erogazione dei contributi.