Art. 17. Associazionismo familiare 1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarieta' orizzontale, riconosce le forme di associazionismo e autoorganizzarsi finalizzate al sostegno alle famiglie. 2. La Regione valorizza la solidarieta' tra le famiglie, promuovendo l'attivita' delle associazioni e delle formazioni sociali rivolte a: a) organizzare esperienze di associazionismo sociale per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nella cura familiare; b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali, educativi e di assistenza intergenerazionale; c) svolgere interventi e gestire servizi e strutture diretti al sostegno delle famiglie; d) realizzare attivita' informative per le famiglie sui servizi disponibili sul territorio e sulle esperienze di solidarieta' familiare come l'affido o l'adozione, ovvero sugli interventi previsti nella presente legge. 3. Le associazioni e formazioni sociali di cui al presente articolo possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici per cooperare all'attuazione della presente legge. Qualora le convenzioni riguardino interventi e prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali, trova applicazione la disciplina regionale in materia di accreditamento. 4. La Regione sostiene l'attivita' delle associazioni e formazioni sociali di cui al comma 2. Con regolamento regionale sono determinati i requisiti di accesso e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi.