Art. 18.
                 Sostegno ai progetti delle famiglie

    1.  Al  fine  di  valorizzare  le  risorse  di solidarieta' delle
famiglie  e  delle  reti  parentali,  la  Regione  sostiene  progetti
promossi  e  gestiti  direttamente  da parte di famiglie, organizzate
anche in forma cooperativistica o associazionistica, inseriti nei PDZ
e nei PAT.
    2.  I  contributi  di  cui  al  comma 1  non  sono cumulabili con
finanziamenti spettanti per le medesime iniziative ad altro titolo.
    3.  Con  regolamento  regionale  sono  determinati  i criteri per
l'individuazione  dei  progetti  finanziabili, nonche' i criteri e le
modalita'  per la ripartizione agli enti gestori del Servizio sociale
dei comuni dei contributi di cui al comma 1.
    4.  Il  Servizio  sociale dei comuni provvede alla concessione ed
erogazione dei contributi nei limiti delle risorse trasferite.