Art. 18. Sostegno ai progetti delle famiglie 1. Al fine di valorizzare le risorse di solidarieta' delle famiglie e delle reti parentali, la Regione sostiene progetti promossi e gestiti direttamente da parte di famiglie, organizzate anche in forma cooperativistica o associazionistica, inseriti nei PDZ e nei PAT. 2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con finanziamenti spettanti per le medesime iniziative ad altro titolo. 3. Con regolamento regionale sono determinati i criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili, nonche' i criteri e le modalita' per la ripartizione agli enti gestori del Servizio sociale dei comuni dei contributi di cui al comma 1. 4. Il Servizio sociale dei comuni provvede alla concessione ed erogazione dei contributi nei limiti delle risorse trasferite.