Art. 28. Trattamento dei dati 1. In relazione alle finalita' di cui alla presente legge, la struttura competente e' autorizzata ad effettuare il trattamento dei dati, come definito dall'Art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese la comunicazione e la diffusione dei dati medesimi, per scopi pertinenti e non eccedenti le finalita' istituzionali.