Art. 25.
                Abrogazione di disposizioni regionali

   1.  A  decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono
abrogate  le seguenti leggi e disposizioni contenute nell'ordinamento
regionale:
   a)  la  legge  regionale  28  dicembre  1992,  n. 49 (norme per il
funzionamento  delle  commissioni  sanitarie  di  cui  alla  legge 15
ottobre  1990,  n.  285 e dei collegi medici di cui all'art. 20 della
legge 2 aprile 1968, n. 482);
   b)  la  legge  regionale  5 settembre 1981, n. 31 (controlli sugli
istituti  di  ricovero  e cura a carattere scientifico con sede nella
regione Emilia-Romagna);
   c)  gli  articoli  1,  3,  4,  5,  6,  7,  13, 14 e 16 della legge
regionale n. 34 del 1998.