Art. 25. Abrogazione di disposizioni regionali 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni contenute nell'ordinamento regionale: a) la legge regionale 28 dicembre 1992, n. 49 (norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 285 e dei collegi medici di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482); b) la legge regionale 5 settembre 1981, n. 31 (controlli sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con sede nella regione Emilia-Romagna); c) gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 e 16 della legge regionale n. 34 del 1998.