Art. 26. Norma transitoria 1. Le commissioni sanitarie per gli accertamenti legali previste dalla legge regionale n. 49 del 1992 continuano ad operare, nel rispetto delle modalita' e dei termini stabiliti dalla medesima legge, sino all'insediamento delle nuove commissioni di cui all'art. 3, che deve avvenire comunque entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 9 febbraio 2008 ERRANI (Omissis).