Art. 26.
                          Norma transitoria

   1.  Le  commissioni sanitarie per gli accertamenti legali previste
dalla  legge  regionale  n.  49  del  1992 continuano ad operare, nel
rispetto  delle  modalita'  e  dei  termini  stabiliti dalla medesima
legge,  sino all'insediamento delle nuove commissioni di cui all'art.
3,  che  deve  avvenire  comunque entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
   Bologna, 9 febbraio 2008
                               ERRANI
   (Omissis).