Art. 36. Promozione dell'associazionismo familiare 1. La Regione, in applicazione dei principi e degli obiettivi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (politiche regionali per la famiglia), e in attuazione del principio di sussidiarieta', in base al quale vengono gestite dall'ente pubblico le funzioni che non possono essere piu' adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalita', valorizza e sostiene la solidarieta' tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale rivolte a: a) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di «banche del tempo»; b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi. 2. La giunta regionale provvede a censire le associazioni di cui al comma 1, costituitesi sul territorio regionale ed a iscriverle, a domanda, sulla base di modalita' predeterminate dalla giunta medesima, in apposito registro istituito ed aggiornato presso la direzione regionale competente. 3. Le associazioni familiari iscritte nel registro di cui al comma 2 possono stipulare convenzioni con la Regione o con gli altri enti pubblici per lo svolgimento di interventi o la gestione di servizi o strutture nell'ambito dei servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia. 4. Si intendono per associazioni di mutuo aiuto di cui al comma 1, lettera a), le organizzazioni che favoriscono l'erogazione e lo scambio, tra i soci, di prestazioni di servizi e di sussidi a sostegno della famiglia. 5. Per sostenere ed incentivare le associazioni e le formazioni di privato sociale di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie dei singoli bilanci di esercizio e sulla base di criteri e modalita' definiti dalla giunta regionale, concede contributi, ad integrazione delle quote annualmente versate dai singoli associati. 6. Per «banche del tempo», ai fini del comma 1, lettera a), si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attivita' di cura, custodia ed assistenza, vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno. Il collegamento e l'intermediazione tra i soggetti interessati alla banca del tempo sono svolti da associazioni senza scopo di lucro. 7. La Regione, in attuazione dello statuto, favorisce le forme di associazionismo e di autogestione come modalita' necessaria per garantire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione della politica regionale per la famiglia. 8. E' istituita presso la direzione regionale competente in materia di interventi sociali la consulta regionale delle associazioni familiari, composta da: a) assessore regionale competente; b) tre rappresentanti delle associazioni di famiglie iscritte nel registro di cui al comma 2; c) tre rappresentanti di strutture di autorganizzazione a livello regionale di servizi tra le famiglie; d) due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI Lombardia; e) un rappresentante delle province designato dalla UPL; f) un direttore di dipartimento per le attivita' socio-sanitarie integrate (ASSI), indicato dall'assessore regionale competente. 9. La consulta e' nominata ed insediata dal Presidente della giunta regionale. 10. La consulta elegge nel proprio seno il presidente e delibera un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori. Il supporto tecnico-organizzativo, i locali e le attrezzature necessari per il funzionamento della consulta sono forniti dalla Regione. 11. La consulta dura in carica per tutta la legislatura nel corso della quale e' stata insediata. 12. La consulta esprime pareri e formula proposte in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale che riguardano la politica per la famiglia, nonche' in ordine all'attuazione della medesima.