Art. 36.

              Promozione dell'associazionismo familiare



   1.  La  Regione, in applicazione dei principi e degli obiettivi di
cui  alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (politiche regionali
per la famiglia), e in attuazione del principio di sussidiarieta', in
base  al quale vengono gestite dall'ente pubblico le funzioni che non
possono  essere  piu' adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati
come  singoli  o  nelle  formazioni  sociali in cui si svolge la loro
personalita',  valorizza  e sostiene la solidarieta' tra le famiglie,
promuovendo  le  associazioni  e  le  formazioni  di  privato sociale
rivolte a:
    a) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale,
atto  a  favorire  il  mutuo  aiuto  nel  lavoro  domestico e di cura
familiare, anche mediante l'organizzazione di «banche del tempo»;
    b)  promuovere  iniziative  di  sensibilizzazione e formazione al
servizio  delle  famiglie,  in  relazione  ai loro compiti sociali ed
educativi.
   2.  La  giunta regionale provvede a censire le associazioni di cui
al  comma 1, costituitesi sul territorio regionale ed a iscriverle, a
domanda,   sulla   base  di  modalita'  predeterminate  dalla  giunta
medesima,  in  apposito  registro  istituito  ed aggiornato presso la
direzione regionale competente.
   3. Le associazioni familiari iscritte nel registro di cui al comma
2  possono  stipulare convenzioni con la Regione o con gli altri enti
pubblici  per lo svolgimento di interventi o la gestione di servizi o
strutture   nell'ambito  dei  servizi  alla  persona  finalizzati  al
sostegno della famiglia.
   4. Si intendono per associazioni di mutuo aiuto di cui al comma 1,
lettera  a),  le  organizzazioni  che  favoriscono  l'erogazione e lo
scambio,  tra  i  soci,  di  prestazioni  di  servizi  e di sussidi a
sostegno della famiglia.
   5. Per sostenere ed incentivare le associazioni e le formazioni di
privato  sociale  di  cui  al  comma 1, la Regione, nell'ambito delle
disponibilita'  finanziarie  dei singoli bilanci di esercizio e sulla
base  di criteri e modalita' definiti dalla giunta regionale, concede
contributi,  ad  integrazione  delle  quote  annualmente  versate dai
singoli associati.
   6.  Per  «banche  del  tempo», ai fini del comma 1, lettera a), si
intendono   forme   di   organizzazione  mediante  le  quali  persone
disponibili  ad  offrire  gratuitamente  parte  del proprio tempo per
attivita' di cura, custodia ed assistenza, vengono poste in relazione
con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno. Il collegamento
e  l'intermediazione  tra i soggetti interessati alla banca del tempo
sono svolti da associazioni senza scopo di lucro.
   7.  La Regione, in attuazione dello statuto, favorisce le forme di
associazionismo  e  di  autogestione  come  modalita'  necessaria per
garantire  l'effettiva  partecipazione  di  tutti  i  cittadini  alla
realizzazione della politica regionale per la famiglia.
   8.  E'  istituita  presso  la  direzione  regionale  competente in
materia   di   interventi   sociali   la   consulta  regionale  delle
associazioni familiari, composta da:
    a) assessore regionale competente;
    b) tre rappresentanti delle associazioni di famiglie iscritte nel
registro di cui al comma 2;
    c) tre rappresentanti di strutture di autorganizzazione a livello
regionale di servizi tra le famiglie;
    d) due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI Lombardia;
    e) un rappresentante delle province designato dalla UPL;
    f)  un direttore di dipartimento per le attivita' socio-sanitarie
integrate (ASSI), indicato dall'assessore regionale competente.
   9.  La  consulta  e'  nominata  ed  insediata dal Presidente della
giunta regionale.
   10.  La  consulta elegge nel proprio seno il presidente e delibera
un  proprio  regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina
dei   lavori.  Il  supporto  tecnico-organizzativo,  i  locali  e  le
attrezzature  necessari  per  il  funzionamento  della  consulta sono
forniti dalla Regione.
   11.  La consulta dura in carica per tutta la legislatura nel corso
della quale e' stata insediata.
   12.  La  consulta esprime pareri e formula proposte in ordine alla
predisposizione degli atti di programmazione regionale che riguardano
la  politica  per la famiglia, nonche' in ordine all'attuazione della
medesima.