Art. 10.

               Primi istituti di cittadinanza digitale


   1. La Regione promuove nuove forme di partecipazione dei cittadini
alle  scelte  effettuate  nell'interesse  collettivo e nuove forme di
consultazione  della  volonta' popolare da parte degli amministratori
pubblici mediante l'uso delle nuove tecnologie.
   2.  La  Regione  a  tal  fine  si impegna ad allestire un apposito
portale  regionale  di  servizi  Internet  al quale tutti i cittadini
aventi  diritto  di elettorato attivo possono registrarsi ed accedere
mediante apposito codice di accesso riservato.
   3.   La  Giunta  regionale,  il  consiglio  regionale,  i  singoli
consiglieri  regionali ed il consiglio delle autonomie locali possono
consultare  la comunita' dei cittadini registrati sul portale ponendo
precise questioni di interesse collettivo.
   4.   Gli  esiti  delle  consultazioni  hanno  efficacia  meramente
consultiva.
   5. Gli indirizzi attraverso i quali attivare il portale, favorirne
la   divulgazione  e  utilizzo  tra  i  cittadini,  regolamentare  le
modalita'  di  consultazione  e  la  diffusione  dei  risultati, sono
definiti dal consiglio regionale.