Art. 9.

      Disposizioni in materia di opere pubbliche e di trasporti


   1.  Al  fine  di proseguire nell'azione di sostegno all'attuazione
della   gestione  unitaria  del  servizio  idrico  integrato  e  alla
partecipazione di tutti i comuni della Sardegna alla societa' Abbanoa
S.p.a. gestore unico affidatario del servizio da parte dell'Autorita'
d'ambito  territoriale  ottimale  per  la  Sardegna,  e' autorizzata,
nell'anno  2008, la spesa di euro 14.000.000 per la concessione di un
contributo  straordinario  a  favore dei singoli comuni, da assegnare
secondo le modalita' dell'art. 13, commi 1 e 2, della legge regionale
n. 2 del 2007 (UPB S07.07.002).
   2.  Per  le  finalita'  di  cui  all'art. 21, comma 2, della legge
regionale  n.  6  dicembre  2006,  n.  19 (disposizioni in materia di
risorse  idriche  e  bacini  idrografici),  anche  in  relazione alla
necessita'  di  compensare il valore energetico dell'acqua fornita al
settore  agricolo,  l'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  ad
erogare  all'ente  acque  della  Sardegna  (ENAS)  l'importo  di euro
10.000.000  per  l'anno 2008 e di euro 9.000.000 per l'anno 2009 (UPB
S07.07.002).
   3.  L'ente  acque della Sardegna (ENAS) e' autorizzato a destinare
una quota dei rientri tariffari non superiore al 3 per mille a favore
della cooperazione internazionale sull'acqua, in ambito mediterraneo,
e  concorre  altresi'  nell'organizzazione  attiva  dei  progetti  di
cooperazione, utilizzando le proprie risorse umane e tecnologiche.
   4.  Nella  lettera  b)  del  comma  11  dell'art.  21  della legge
regionale n. 4 del 2006, le parole «del sistema Flumendosa-Campidano»
sono soppresse.
   5.  Per la realizzazione di un programma di interventi strutturali
urgenti   di   manutenzione   straordinaria,   riassetto  funzionale,
completamento   ed   integrazione  delle  opere  del  sistema  idrico
multisettoriale   e   dei  sistemi  di  trasporto  principali  idrici
settoriali  e'  autorizzato  lo  stanziamento  di euro 10.000.000 per
ciascuno degli anni 2008,2009,2010 e 2011 (UPB S07.07.005).
   6.  Per  sostenere  gli  oneri  di  realizzazione,  integrazione e
potenziamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili per un importo complessivo non inferiore a 25 MW inseriti
e  da  inserire nel sistema idrico multisettoriale, l'amministrazione
regionale  e'  autorizzata  ad  erogare  all'ENAS  l'importo  di euro
4.000.000  per  ciascuno  degli  anni  2008, 2009 e 2010; il relativo
programma   e'   approvato   dalla   giunta   regionale  su  proposta
dell'assessore dei lavori pubblici (UPB S07.07.004).
   7.  E'  abrogato  il  comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 1°
giugno  1999,  n.  20  (anticipazione  finanziaria  per  l'entrata in
esercizio  della  diga  Cantoniera  sul Tirso ed entrata in vigore di
alcune   norme   di   contabilita).  L'amministrazione  regionale  e'
autorizzata  a  far  fronte  agli  oneri diretti e indiretti connessi
all'acquisizione  degli  impianti  idroelettrici  sul  fiume Tirso in
localita'  Busachi con le risorse finanziarie e le modalita' indicate
dal comma 6 dell'art. 19 della legge regionale n. 2 del 2007.
   8.  Il  termine  fissato  dal  comma  2  dell'art.  5  della legge
regionale  n.  7  del  2005,  per  la conclusione delle operazioni di
liquidazione   dell'ente  sardo  acquedotti  e  fognature  (ESAF)  e'
prorogato  di  ulteriori  ventiquattro  mesi. Per gli oneri derivanti
dalla  gestione  liquidatoria  dell'ente sardo acquedotti e fognature
disposta  con l'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2005,
e'  disposto l'importo di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2008
e 2009 (UPB S07.07.003).
   9.  Fino  alla  scadenza del termine prorogato dal comma 8, previa
verifica   delle   necessita'   di   funzionamento   della   gestione
liquidatoria  del disciolto ente, possono essere prorogati i rapporti
di  collaborazione  coordinata  con  il medesimo in essere al momento
dell'entrata in vigore della presente legge.
   10.  L'ESAF  in  liquidazione  e'  autorizzato  a  rinunciare alla
riscossione  di crediti di limitato importo, vantati per la pregressa
gestione  del  servizio idrico e fognario, compresi entro la somma di
euro 50 per ciascun debitore, relativi a tariffe e canoni, oltre agli
eventuali  relativi  oneri di riscossione e per interessi ed al netto
di  anticipi  e depositi sui consumi, con corrispondente eliminazione
dei  relativi importi dalle proprie scritture contabili. Si da' luogo
all'integrale riscossione dei crediti di maggior importo.
   11.  La  lettera b) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale
n. 2 del 2007, e' sostituita dalla seguente:
   «b)  l'importo  che  residua nello stanziamento, dopo l'erogazione
del  contributo  di cui alla lettera a) e' assegnato a ciascun comune
sulla  base  della sua partecipazione al capitale sociale del gestore
unico Abbanoa S.p.a.; ».
   12.  In  deroga alla legga regionale n. 9 del 2006, e' autorizzata
l'ulteriore  spesa  di  euro  4.000.000  per  l'anno  2008  e di euro
2.000.000 per l'anno 2009 quale finanziamento ulteriore alle province
per la manutenzione di strade di loro competenza (UPB S07.01.002).
   13.  I termini di impegnabilita' delle risorse destinate agli enti
locali  ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 della legge regionale
n.   24   aprile  2001,  n.  6  (legge  finanziaria  2006),  relativi
all'annualita'   2004,  sono  prorogati  al  31  dicembre  2008  (UPB
S02.01.005).
   14.  Per  la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione
di  interventi  di  opere  pubbliche e di infrastrutture di interesse
degli  enti  locali  volte a soddisfare le esigenze prioritarie delle
comunita' al fine di garantire un adeguato livello di servizi di base
e' autorizzato lo stanziamento di euro 5.000.000, per l'anno 2008, di
euro  15.000.000  per  l'anno  2009 e di euro 10.000.000 per ciascuno
degli  anni  2010  e  2011.  Il  relativo  programma  d'intervento e'
approvato   dalla   giunta   regionale,  su  proposta  dell'assessore
competente (UPB S07.10.005).
   15. E'  autorizzata  la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2008 e
di  euro  12.000.000  per  ciascuno  degli  anni  2009,  2010  e 2011
finalizzata  all'acquisto  anche  in  leasing ed al rinnovo del parco
macchine  delle aziende pubbliche di trasporto pubblico anche al fine
di  compensare  gli  svantaggi generati dagli obblighi di esercizio e
tariffari  (UPB  S07.10.002);  la  stessa  modalita'  di  acquisto in
leasing e' consentita anche a valere sulle assegnazioni disposte allo
stesso fine in anni precedenti.
   16.  Per  la  riallocazione  in  altre strutture delle attivita' e
delle   funzioni   che  gli  organismi  del  Ministero  della  difesa
esercitano  negli  immobili da trasferire alla Regione sarda ai sensi
dell'art.  14  dello  statuto speciale per la Sardegna e delle intese
istituzionali  sottoscritte  in data 10 novembre 2006 e 28 marzo 2007
e'  autorizzata,  nell'anno  2008,  la  spesa  di euro 8.000.000 (UPB
S07.10.004).
   17.  Nella  legge  regionale  7 dicembre 2005, n. 21 (disciplina e
organizzazione  del  trasporto  pubblico  locale  in  Sardegna), sono
introdotte le seguenti modifiche:
    a)  nella  lettera a) del comma 1 dell'art. 7, dopo le parole «di
piu'  province» sono inserite le seguenti: «nonche' per quelli di cui
al comma 3; »;
    b)  nella rubrica dell'art. 11 le parole «Agenzia regionale» sono
sostituite dalle seguenti: «Direzione generale»;
    c)  nel  comma  1  dell'art.  11  il periodo «E' istituita, quale
direzione   generale   dell'assessorato   dei   trasporti,  l'agenzia
regionale  per  il  trasporto  pubblico  locale»  e'  sostituito  dal
seguente:  «Ai  sensi dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 13, comma 1,
della legge regionale n. 13 novembre 1998, n. 31, e' istituita presso
l'assessorato  dei  trasporti  la direzione generale per il trasporto
pubblico  locale;  la relativa spesa fa carico alle risorse stanziate
nella UPB S01.02.001.»;
    d)  nei commi 2, 3, 5 e 6 dell'art. 11 le parole «l'agenzia» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «la direzione generale per il trasporto
pubblico locale»;
    e) il comma 4 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente:
    «4.  La  direzione  generale  per il trasporto pubblico locale si
articola in servizi ed ulteriori unita' organizzative, ai sensi degli
articoli  12  e 13 della legge regionale n. 31 del 1998. Il direttore
generale  della  stessa  e' individuato secondo le modalita' previste
dagli articoli 28 e 29 della legge regionale n. 31 del 1998.»;
    f)  nel  comma  5  dell'art.  11  le  parole  «su  richiesta  del
direttore» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta dello stesso
e  del  direttore generale»; nell'ultimo periodo le parole «indetto e
gestito  direttamente  dalla  agenzia medesima» sono sostituite dalle
seguenti: «indetto e gestito dall'assessorato regionale competente in
materia di personale»;
    g)  nel comma 6 dell'art. 11 le parole «nell'ambito dei limiti di
cui  al  comma  4»  sono  sostituite  dalle seguenti: «nei limiti dei
relativi stanziamenti di bilancio ad essa attribuiti»;
    h) il comma 3 dell'art. 39 e' abrogato;
    i) dopo il comma 2 dell'art. 45 e' inserito il seguente:
    «2-bis.  Fatte  salve eventuali ed ulteriori proroghe del termine
di  cui all'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre
1997,  n.  422, le concessioni di cui al comma precedente sono, entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale
annuale  di bilancio, sostituite in via sperimentale e provvisoria da
contratti di servizio cosi' come previsti dall'art. 24 della presente
legge.».
   Le  somme  stanziate  nell'anno  2007 sul capitolo SC07.0603 - UPB
S07.06.001  sono  conservate  in  conto residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo per le finalita' di cui al presente comma.
   18. Nel comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 27 agosto 1982,
n.  16  (norme  per  la  concessione di contributi di esercizio e per
investimenti  alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di
linea  a  carattere  regionale e locale), e successive integrazioni e
modificazioni,   sono   abrogate   le   parole   «Chiara  indicazione
dell'intervento  regionale,  ai  sensi  della  presente legge e della
legge  regionale  28  dicembre 1977, n. 52, deve essere apposta sulle
fiancate   del  veicolo  secondo  modalita'  disposte  dall'assessore
regionale dei trasporti.».
   19.  E'  autorizzata, nell'anno 2008, la spesa complessiva di euro
120.000  quale  rimborso al CASIC delle somme anticipate dallo stesso
per  la  copertura  a  saldo degli oneri derivanti dalla liquidazione
della   Porto   Terminai  Mediterraneo  S.p.a.  nonche'  delle  spese
derivanti  dalla  gestione  dei  centri intermodali di Porto Torres e
Chilivani (UPB S07.04.004).».
   20.  E'  abrogata  la  legge  regionale  15  maggio  1951,  n.  20
(provvidenze  a  favore  delle  imprese di navigazione), e successive
modifiche e integrazioni.
   21. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 20, comma
8,  della  legge  regionale  n.  2 del 2007 e' autorizzato, nell'anno
2008, lo stanziamento di euro 200.000 (UPB S07.04.003).
   22.  A  valere  sullo  stanziamento  dell'UPB  S07.06.001  -  cap.
SC07.0609,  una  quota,  per  un  importo  fino a euro 11.000.000, e'
destinata  alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dai  rinnovi del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  trasporto pubblico
locale per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.
   23. E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 4.000.000 per
la  costituzione  di  un  fondo destinato a fronteggiare i danni alle
infrastrutture  degli  enti  locali  provocati  da  eventi calamitosi
avvenuti nel novembre 2007 (UPB S04.03.006).
   24.  I  termini di utilizzo delle risorse di cui all'art. 2, comma
1,  della  legge regionale n. 28 dicembre 2006, n. 21 (autorizzazione
all'esercizio  provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2007
e  disposizioni  per la chiusura dell'esercizio 2006), sono prorogati
all'anno 2008.
   25.   L'espressione  «capitale  scaduto»  contenuta  nel  comma  9
dell'art. 27 della legge regionale n. 4 del 2006 e' da intendersi nel
senso di «capitale residuo effettivamente erogato».